Articolo 1268 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Delegazione cumulativa

Dispositivo

Note

(1) Il terzo delegato assume solo l'obbligo di adempiere e, quindi, si parla didelegatio promittendi(1269 c.c.).

(2) Non è necessario che la dichiarazione sia fatta in una precisa forma (1325,1324 c.c.).

(3) Se, invece, il delegatario non ha accettato, può scegliere se rivolgersi al delegante o al delegato.

(4) Nonostante il codice disciplini solo la delegazione passiva, si ritiene che le parti, nella loro autonomia, possano prevedere anche una delegazione attiva. Si tratta di un accordo, trilaterale tra creditore, debitore e terzo, con cui il creditore delegante delega il debitore delegato ad obbligarsi alla prestazione verso il terzo delegatario. Anch'essa può essere cumulativa o liberatoria.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 8873/2025

2Cass. civ. n. 16266/2023

3Cass. civ. n. 23986/2022

4Cass. civ. n. 7945/2020

5Cass. civ. n. 4852/2019

6Cass. civ. n. 15691/2011

7Cass. civ. n. 19090/2007

8Cass. civ. n. 848/2002

9Cass. civ. n. 6387/2000

10Cass. civ. n. 854/1982

11Cass. civ. n. 2402/1976

12Cass. civ. n. 262/1975

13Cass. civ. n. 3947/1974

14Cass. civ. n. 676/1973

15Cass. civ. n. 2954/1972

16Cass. civ. n. 2549/1969