Articolo 1267 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia della solvenza del debitore

Dispositivo

(1)Il cedente non risponde della solvenza del debitore (2), salvo che ne abbia assunto la garanzia (3). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto (4); deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno (5) [19 l. camb.]. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto [1418].

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso (6).

Note

(1) In tema di cessione dei titoli di imprese si veda l'art. 4, legge 21 febbraio 1991, n. 52.

(2) In tal caso si parla di cessione "pro soluto".

(3) Se la cessione è solutoria (1198 c.c.), cioè con l'intento di estinguere un debito del cedente verso il cessionario, si presume che essa avvenga "pro solvendo": il cedente non è liberato finché il creditore non ottiene la prestazione.

(4) La garanzia, cioè, non ha ad oggetto quanto il creditore-cessionario non ha ottenuto bensì quanto il creditore-cedente ha ricevuto.

(5) La tesi dominante ritiene che il risarcimento comprenda solo il danno emergente (1223 c.c.).

(6) La previsione è affine a quella di cui all'art. 1227 del c.c..

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 22964/2025

Nel contratto di factoring, a differenza che nella ordinaria cessione del credito, la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce elemento fisiologico del contratto, per la presenza della causa di finanziamento; con la conseguenza che ove dopo la cessione si verifichi il fallimento del cedente, il factor è in ogni caso tenuto a escutere il debitore ceduto ex art. 1267, comma 2, c.c., e che, in mancanza di prova dell'escussione, il credito del factor per la restituzione delle anticipazioni e per gli ulteriori corrispettivi contrattuali va trattato, nei confronti del fallimento del cedente, alla stregua di credito condizionale (ovvero subordinato all'avveramento della clausola negoziale «salvo buon fine»), a tenore degli artt. 55, comma 3, e 96, comma 2, n. 1) l. fall. e va, pertanto, ammesso con riserva di prova dell'escussione del debitore ceduto e del conseguente inadempimento di quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22964 del 9 agosto 2025)

2Cass. civ. n. 15080/2018

La cessione di credito, stipulata in occasione di un finanziamento, assume funzione di garanzia atipica, paragonabile nei suoi effetti a quella tipica prevista dalla legge nei casi consimili di pegno di crediti. Qualora, dopo la cessione "pro solvendo" del credito, si verifichi il fallimento del cedente, il credito trasferito al cessionario, il quale, in relazione alla garanzia della solvenza, è tenuto ad escutere in primo luogo il debitore ceduto ex art. 1267, comma 2, c.c., è trattato nei confronti del fallito alla stregua di un credito condizionale, a tenore dell'art. 55, comma 3, l. fall., sicché, ai sensi dell'art. 95, comma 2, l. fall., esso deve essere ammesso al passivo con riserva, con conseguente obbligo di accantonamento, nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, delle quote assegnate al creditore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15080 del 11 giugno 2018)

3Cass. civ. n. 3469/2007

La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 c.c., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito; all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario; mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario — con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto —, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 c.c., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3469 del 15 febbraio 2007)

4Cass. civ. n. 2110/2000

In tema di cessione del creditopro solvendo, la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 c.c. (richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2110 del 24 febbraio 2000)

5Cass. civ. n. 7018/1999

In tema di cessione del credito, non integra gli estremi della violazione dell'obbligo di diligenza cui all'art. 1267, secondo comma, c.c. (diligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto) la mancata espressione di un voto favorevole, da parte del cessionario, all'ammissione del debitore ceduto alla procedura di amministrazione controllata, onde evitarne il fallimento, e la conseguente insolvibilità del credito ceduto (nella specie, ceduto un credito ad un istituto bancario, il cedente aveva lamentato che quest'ultimo, chiamato ad esprimere il proprio voto in merito all'ammissione del debitore ceduto alla procedura di amministrazione controllata, avesse omesso di manifestarlo, con ciò causando la dichiarazione di fallimento del debitore: la S.C., dopo aver rilevato, in fatto, che la natura della cessione— pro solvendo— escludeva qualsiasi questione in ordine alle garanzie dovute dal cedente diverse da quella concernente laveritas nominis, haincidenter tantumenunciato il principio di diritto di cui in massima).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7018 del 6 luglio 1999)