Articolo 1284 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Saggio degli interessi

Dispositivo

Note

(1) Comma così sostituito ex art. 2, c. 185, l. 23 dicembre 1996, n. 662. Nell'originaria stesura della norma il tasso di interesse era del 5%. Successivamente l'art. 1, l. 26 novembre 1990, n. 353, lo ha elevato al 10%, con decorrenza 16 dicembre 1990. La l. 662/1996 cit. ha riportato il tasso al 5% con decorrenza 1 gennaio 1997, prevedendone l'aggiornamento annuo attraverso decreto ministeriale. Gli aggiornamenti sono stati i seguenti: d.m. 10 dicembre 1998 (G.U. 11 dicembre 1998, n. 289), tasso al 2,5% (decorrenza 1 gennaio 1999); d.m. 11 dicembre 2000 (G.U. 15 dicembre 2000, n. 292), tasso al 3,5% (decorrenza 1 gennaio 2001); d.m. 11 dicembre 2001 (G.U. 14 dicembre 2001, n. 290), tasso al 3% (decorrenza 1 gennaio 2002); d.m. 1 dicembre 2003 (G.U. 10 dicembre 2003, n. 286), tasso al 2,5% (decorrenza 1 gennaio 2004); d.m. 12 dicembre 2007 (G.U. 15 dicembre 2007, n. 291), tasso al 3% (decorrenza 1 gennaio 2008); d.m. 4 dicembre 2009 (G.U. 15 dicembre 2009, n. 291), tasso al 1% (decorrenza al 1 gennaio 2010); d.m. 7 dicembre 2010 (G.U. 15 dicembre 2010, n. 292), tasso al 1,5% (decorrenza dal 1 gennaio 2011); d.m. 12 dicembre 2011 (G.U. 15 dicembre 2011, n. 291), tasso al 2,5% (decorrenza dal 1 gennaio 2012); d.m. 13 dicembre 2013 (G.U. 13 dicembre 2013, n. 292), tasso al 1% (decorrenza dal 1 gennaio 2014); d.m. 11 dicembre 2014 (G.U. 15 dicembre 2014), tasso allo 0,5% (decorrenza dal 1 gennaio 2015), tasso allo 0,2% (decorrenza dal 1° gennaio 2016), tasso allo 0,1% (decorrenza dal 1° gennaio 2017), tasso 0,3% (decorrenza dal 1° gennaio 2018), tasso 0,8% (decorrenza 1 gennaio 2019).

(2) Gli interessi maturano ogni giorno (821 c.c.) ma sono esigibili quando scadono, di regola annualmente.

(3) Il Decreto 13 dicembre 2017 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018".

(4) Il Decreto 12 dicembre 2019 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020"

(5) Il Decreto 11 dicembre 2020 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021".

(6) Il Decreto 13 dicembre 2021 (in G.U. 15/12/2021, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022".

(7) E' nullo il patto (v. art. 1419, comma 2, c.c.) con il quale le parti determinano interessi c.d. usurari, cioè in misura esorbitante e sproporzionata rispetto ai valori stabiliti dalla legge (v. art. 1815, comma 2, c.c.). Ai sensi dell'art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni contro l'usura), la determinazione del tasso usurario è effettuata dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi con riferimento ai tassi medi effettivi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

(8) Si ritiene comunemente che il pagamento degli interessi pattuiti in misura superiore al tasso legale, ma non per iscritto, e quindi non dovuti, costituisca adempimento di un'obbligazione naturale (v.2034 c.c.). Per il saggio di interesse nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cfr. art. 5, d.lgs. 2 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE.

(9) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del menzionato D.L. 12 settembre 2014, n. 132 tali disposizioni producono effetti sui procedimenti che vengono avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione.

(10) Il Decreto 29 novembre 2023 (in G.U. 11/12/2023, n. 288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024".

(11) Il Decreto 10 dicembre 2025 (in G.U. 13/12/2025, n. 289) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026".

Massime giurisprudenziali (37)

1Cass. civ. n. 23846/2023

2Cass. civ. n. 20273/2023

3Cass. civ. n. 19063/2023

4Cass. civ. n. 61/2023

5Cass. civ. n. 19298/2022

6Cass. civ. n. 14512/2022

7Cass. civ. n. 14194/2022

8Cass. civ. n. 7352/2022

9Cass. civ. n. 96/2022

10Cass. civ. n. 34812/2021

11Cass. civ. n. 20555/2020

12Cass. civ. n. 24048/2019

13Cass. civ. n. 28409/2018

14Cass. civ. n. 26173/2018

15Cass. civ. n. 3017/2014

16Cass. civ. n. 21597/2013

17Cass. civ. n. 350/2013

18Cass. civ. n. 11187/2012

19Cass. civ. n. 25182/2010

20Cass. civ. n. 3619/2010

21Cass. civ. n. 532/2010

22Cass. civ. n. 14760/2008

23Cass. civ. n. 266/2006

24Cass. civ. n. 24756/2005

25Cass. civ. n. 4093/2005

26Cass. civ. n. 9080/2002

27Cass. civ. n. 15368/2000

28Cass. civ. n. 819/2000

29Cass. civ. n. 280/1997

30Cass. civ. n. 10361/1994

31Cass. civ. n. 2538/1994

32Cass. civ. n. 8561/1991

33Cass. civ. n. 7531/1991

34Cass. civ. n. 9311/1990

35Cass. civ. n. 6735/1988

36Cass. civ. n. 3252/1984

37Cass. civ. n. 1878/1972