Articolo 1285 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazione alternativa

Dispositivo

Note

(1) L'obbligazione alternativa ha ad oggetto due prestazioni.

(2) L'obbligazione può essere anche semplice, se ha ad oggetto una sola prestazione; cumulativa, se ha ad oggetto più prestazioni da eseguirsi tutte; facoltativa se, avendo ad oggetto un'unica prestazione, consente comunque al debitore di liberarsi eseguendone un'altra, come accade, ad esempio, nel contratto estimatorio (1556 c.c.).La distinzione è importante in caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni non imputabile al debitore: se l'obbligazione è alternativa e l'impossibilità si verifica prima della scelta (1286 c.c.), egli è tenuto ad eseguire l'altra prestazione (1288 c.c.); se è facoltativa l'impossibilità estingue l'obbligazione e libera il debitore.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 24819/2024

2Cass. civ. n. 19873/2023

3Cass. civ. n. 6984/2018

4Cass. civ. n. 26988/2013

5Cass. civ. n. 17512/2011

6Cass. civ. n. 12576/1995

7Cass. civ. n. 1848/1969