Articolo 1286 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Facoltà di scelta

Dispositivo

Note

(1) La scelta dà luogo alla concentrazione, cioè alla trasformazione dell'obbligazione da alternativa a semplice e può essere espressa o tacita; è tacita, ad esempio, se il debitore esegue una delle due prestazioni a favore di un terzo.

(2) Il terzo è detto arbitratore e può anche far dipendere la scelta da un fatto casuale, come un sorteggio.

(3) La dichiarazione di scelta è un atto unilaterale recettizio (1334 c.c.).

(4) Se le parti demandano a più persone la scelta devono anche stabilire il criterio in base al quale esse decideranno.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 24819/2024

2Cass. civ. n. 19072/2024

3Cass. civ. n. 19508/2020

4Cass. civ. n. 31122/2018

5Cass. civ. n. 21061/2009

6Cass. civ. n. 3/1997

7Cass. civ. n. 2616/1988