Articolo 1370 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Interpretazione contro l'autore della clausola

Dispositivo

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (1).

Note

(1) Poiché la norma dichiara di applicarsi nel caso di interpretazione dubbia, sembra da ritenersi che essa abbia carattere residuale, cioè non si applichi sempre ma solo in caso di incertezza circa il senso delle clausole. Secondo altri essa ha valore generale, cioè deve essere sempre adottata nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari (1342 c.c.) e con condizioni generali di contratto (1341 c.c.).

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 15610/2025

In tema di interpretazione delle clausole contrattuali, la norma di cui all'art. 1370 c.c., che prevede l'interpretazione contro lo stipulatore in caso di ambiguità, si applica solo a clausole effettivamente ambigue. Una clausola chiaramente enunciata e definita non può essere interpretata in senso favorevole alla parte non stipulante solo sulla base della pretesa ambiguità apparente.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15610 del 11 giugno 2025)

2Cass. civ. n. 14029/2025

Nei contratti conclusi su modulo unilateralmente predisposto dal professionista, le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, secondo l'art. 1370 c.c. e l'art. 35 cod. cons.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14029 del 26 maggio 2025)

3Cass. civ. n. 3013/2025

In presenza di ambiguità nelle clausole contrattuali, il giudice deve interpretarle valutando le clausole in modo complessivo e, in caso di persistente ambiguità, applicare il principio dell'art. 1370 c.c., interpretando le clausole in senso favorevole alla parte che non le ha predisposte (art. 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c.).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3013 del 6 febbraio 2025)

4Cass. civ. n. 28939/2024

L'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c., rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 28939 del 11 novembre 2024)

5Cass. civ. n. 18320/2023

In tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18320 del 27 giugno 2023)

6Cass. civ. n. 10825/2020

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10825 del 5 giugno 2020)

7Cass. civ. n. 18324/2019

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18324 del 9 luglio 2019)

8Cass. civ. n. 12487/2017

In tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale (art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto limitata al solo danno patrimoniale la copertura assicurativa di un polizza in cui si richiamava espressamente la citata normativa del 1965, così correttamente ricostruendo la comune volontà delle parti sulla base dello specifico tenore della clausola contrattuale, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c.).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12487 del 18 maggio 2017)

9Cass. civ. n. 668/2016

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c. (Cassa con rinvio, App. Roma, 02/05/2014).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 668 del 18 gennaio 2016)

10Cass. civ. n. 866/2008

Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo. (Nella specie, con riguardo ad un contratto di assicurazione dai rischi di infortunio e malattia, il quale escludeva la copertura per cure dentarie, protesi dentarie e paradentopatie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui era stato negato l'indennizzo per un intervento di chirurgia implantare, resosi necessario in conseguenza di un trauma contusivo all'apparato dentario riportato dal ricorrente a seguito di una caduta, per inadeguatezza dell'indagine sulla volontà dei contraenti secondo le regole fissate dagli artt. 1362 e segg. c.c. e in particolare del criterio di cui al cit. art. 1370 c.c., ritenendo, peraltro, la S.C. pure insufficiente la disamina, operata dai giudici di merito, delle clausole contrattuali in base alla quale non era stato tenuto conto dellaratiodella detta esclusione e della possibilità di considerare o meno operante la stessa indipendentemente dalla causa che aveva reso necessarie le cure e protesi dentarie).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 866 del 17 gennaio 2008)

11Cass. civ. n. 6656/2004

In tema di interpretazione dei contratti, ma anche degli atti negoziali unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), il criterio della interpretazione «contra stipulatorem» rientra fra gli strumenti sussidiari di interpretazione della volontà negoziale, a cui è possibile fare ricorso solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 —1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità e insufficienza del dato letterale. (Fattispecie in tema di interpretazione di clausole di un bando di concorso interno).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6656 del 5 aprile 2004)

12Cass. civ. n. 8411/2003

In tema di interpretazione del contratto, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato dall'art. 1370 c.c. secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l'autore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l'intero testo del contratto al quale l'altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8411 del 27 maggio 2003)

13Cass. civ. n. 3392/2001

Il principio della interpretazione delle clausole contrattuali contro l'autore delle stesse, sancito dall'art. 1370 c.c., non vale nell'ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3392 del 8 marzo 2001)

14Cass. civ. n. 42/1977

Il criterio interpretativo previsto dall'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro, ha carattere sussidiario, e pertanto non è consentito ricorrervi tutte le volte in cui non sorga alcun dubbio o perplessità sul significato della clausola medesima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 42 del 5 gennaio 1977)

15Cass. civ. n. 3625/1969

La norma dell'art. 1370 non trova applicazione allorché la clausola da interpretare rappresenti il frutto di una trattativa svoltasi tra le parti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3625 del 30 ottobre 1969)