Articolo 1371 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Regole finali

Dispositivo

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso (1) (2).

Note

(1) Poiché la norma attribuisce al giudice un potere interpretativo, essa ha carattere residuale, cioè si applica solo se nessuno degli altri criteri è utile a chiarire il senso del contratto. La sua applicazione, inoltre, è esclusa in talune ipotesi, ad esempio nei contratti aleatori (v.1469 c.c.), atteso che in essi le parti sopportano un rischio che non consente l'operare del concetto di equità.

(2) Seguiva un ulteriore comma che è stato abrogato dall'art. 3, D. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287, con i riferimenti alle norme corporative in esso contenuti.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 28967/2025

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28967 del 3 novembre 2025)

2Cass. civ. n. 23857/2025

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 23857 del 25 agosto 2025)

3Cass. civ. n. 6444/2025

Nell'interpretazione di un contratto, il primo criterio da adottare è quello del significato letterale delle parole utilizzate. Solo se questo risulta ambiguo si può ricorrere agli altri canoni interpretativi previsti dal Codice Civile (artt. 1362-1371 c.c.). Quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto un'interpretazione disattesa dal giudice dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6444 del 11 marzo 2025)

4Cass. civ. n. 17193/2024

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 17193 del 21 giugno 2024)

5Cass. civ. n. 6871/2024

Nell'interpretazione di una clausola statutaria, da condurre secondo i criteri ermeneutici dettati per i contratti, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. Infatti, l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile. In ogni caso, il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art. 1367 cod. civ., può trovare applicazione solo quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico) e, comunque, la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6871 del 14 marzo 2024)

6Cass. civ. n. 35565/2023

In materia di comodato, a mente dell'art. 1371 c.c., qualora, nonostante l'applicazione delle norme di interpretazione, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso. Ne consegue che il comodato vincolato a uno specifico termine, corrispondente all'uso di abitazione del comodatario e della sua famiglia, non può essere ricondotto al tipo del comodato precario, di per sé solo idoneo a consentire la cessazione del rapporto ad nutum.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 35565 del 20 dicembre 2023)

7Cass. civ. n. 14432/2016

In materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la "comune intenzione delle parti stipulanti", la necessità di ricostruire quest'ultima senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14432 del 15 luglio 2016)

8Cass. civ. n. 3099/2005

Anche nell'interpretazione degli atti di ultima volonta' il criterio della minore gravosita' per l'obbligato, e' applicabile solo quando, utilizzati quelli di cui ai precedenti articoli dal 1362 al 1365, la disposizione resti ambigua.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3099 del 16 febbraio 2005)

9Cass. civ. n. 4373/2002

Nell'interpretazione del testamento non trova applicazione il criterio, valido per i contratti, della minore onerosità per l'obbligato, sancito dall'art. 1371 c.c., non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi tra i soggetti del rapporto successorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4373 del 27 marzo 2002)

10Cass. civ. n. 74/1995

La disposizione di cui all'art. 1371 c.c., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la volontà delle parti rimanga dubbia.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 74 del 4 gennaio 1995)

11Cass. civ. n. 1346/1978

Il criterio ermeneutico sussidiario, dettato dall'art. 1371 c.c., sulla interpretazione del contratto oneroso nel senso che realizzi l'equo comportamento degli interessi delle parti, è applicabile esclusivamente con riferimento a prestazioni che traggano origine dal medesimo contratto, e non anche, pertanto, con riguardo a prestazioni previste da contratti distinti, ancorché fra loro collegati.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1346 del 17 marzo 1978)