Articolo 1395 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Contratto con se stesso

Dispositivo

Note

(1) Il rappresentante rappresenta in entrambi i casi tutti e due i contraenti, sia che agisca in nome proprio (ad esempio rendendosi acquirente del bene che è incaricato di vendere) sia che rappresenti due soggetti (ad esempio sia colui che lo ha incaricato di vendere sia chi lo incarica di acquistare).

(2) Ciò accade, ad esempio, se il venditore stabilisce in via preventiva il prezzo del bene, di modo che gli è indifferente chi lo acquista, ovvero se il commesso di un negozio acquista un bene al prezzo a cui è venduto normalmente (v.1735 c.c.).

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 11439/2022

2Cass. civ. n. 29959/2019

3Cass. civ. n. 2529/2017

4Cass. civ. n. 10109/2014

5Cass. civ. n. 9525/2014

6Cass. civ. n. 19229/2013

7Cass. civ. n. 6398/2011

8Cass. civ. n. 27783/2008

9Cass. civ. n. 14982/2002

10Cass. civ. n. 9270/1999

11Cass. civ. n. 12081/1992

12Cass. civ. n. 8882/1991

13Cass. civ. n. 63/1985

14Cass. civ. n. 2043/1977

15Cass. civ. n. 3154/1971

16Cass. civ. n. 1852/1970

Massime notarili correlate (1)