Articolo 1413 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Dispositivo

Note

(1) Ad esempio, il promittente può eccepire che lo stipulante non gli ha corrisposto quanto dovuto come prezzo della prestazione a favore del terzo.

(2) Ad esempio, la compensazione (1241 ss. c.c.) tra il credito ed un debito che abbia una fonte diversa dal contratto.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 14985/2022

2Cass. civ. n. 40783/2021

3Cass. civ. n. 9787/1999

4Cass. civ. n. 3207/1994