Articolo 1414 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti della simulazione tra le parti

Dispositivo

(1)Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [123], [164] (2).

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato (3), purché ne sussistano i requisiti di sostanza (4) e di forma [1350] (5).

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (6).

Note

(1) La simulazione si distingue dal negozio indiretto, con il quale si realizzano determinati effetti mediante un negozio di per sè previsto per altri scopi, e dal negozio fiduciario, mediante il quale un soggetto trasferisce ad un altro la titolarità di un bene, con l'accordo che questi lo utilizzerà e ne disporrà solo secondo le istruzioni ricevute.

(2) Si ha simulazione assoluta quando le parti fanno apparire ai terzi che hanno concluso un dato accordo ma, tra di esse, stabiliscono che questo non produce in realtà alcun effetto. La simulazione assoluta consta di due elementi, il contratto simulato e l'accordo simulatorio.

(3) In tal caso si parla di simulazione relativa che esige, oltre al contratto simulato e all'accordo simulatorio, il contratto dissimulato, cioè quello che le parti intendono realmente stipulare. La simulazione può riguardare vari aspetti, ad esempio, le parti (1325 c.c.), il prezzo di un bene o l'oggetto stesso del contratto (1346 c.c.).

(4) Ad esempio, non è possibile dissimulare una vendita in cui il denaro sia versato per corrompere un pubblico ufficiale (v.318 c.p.) per illiceità della causa (1343 c.c.).

(5) Per la giurisprudenza la regola subisce un'eccezione nel caso in cui le parti usino una vendita per dissimulare una donazione: la donazione, infatti, esige la forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni, requisito che, se venisse rispettato, vanificherebbe l'esigenza dissimulatoria; così, si ritiene sufficiente la vendita unita ad una scrittura privata in cui si dichiara che il prezzo non è dovuto.

(6) Per definizione la simulazione esige un accordo tra due soggetti pertanto anche se si tratta di atti unilaterali questi devono essere indirizzati ad una persona specifica.

Massime giurisprudenziali (46)

1Cass. civ. n. 8469/2025

In base alla normativa vigente e alla giurisprudenza, l'accertamento della simulazione relativa di atti di disposizione immobiliare e la riduzione delle presunte donazioni indirette possono essere oggetto di lite dove il legittimario pretermesso deve fornire prove tempestive e specifiche. In assenza di tale tempestività e dettaglio, le deduzioni tardive non possono influire sull'esito del giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8469 del 31 marzo 2025)

2Cass. civ. n. 27189/2024

Nel giudizio di simulazione, l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi ne chiede l'accertamento, e la mancanza della dimostrazione di una situazione debitoria che giustifichi la causa simulandi può essere rilevante per escludere la simulazione, ancorché questa non sia elemento necessario per la prova della simulazione (artt. 1414 e 1415 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27189 del 21 ottobre 2024)

3Cass. civ. n. 7121/2024

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7121 del 15 marzo 2024)

4Cass. civ. n. 5825/2024

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; ove le ragioni fatte valere in via di azione o eccezione, in via diretta o quali premesse della pretesa e del relativo accertamento rispetto ad una delle due domande, siano coperte dal giudicato, di esse è precluso ogni ulteriore esame, anche nel caso in cui il successivo giudizio pendente tra le medesime parti abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta di un atto di compravendita già dichiarato inefficace, con sentenza irrevocabile, nel giudizio revocatorio pendente tra le stesse parti nell'ambito di una controversia connessa, ma priva di stretta interdipendenza).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5825 del 5 marzo 2024)

5Cass. civ. n. 16313/2023

L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16313 del 8 giugno 2023)

6Cass. civ. n. 12836/2023

Nei contratti di locazione ad uso non abitativo, il patto con il quale le parti concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato è nullo, anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale del rapporto; tale nullità "vitiatur sed non vitiat", con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, e ciò a prescindere dall'avvenuta registrazione.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12836 del 11 maggio 2023)

7Cass. civ. n. 11659/2023

In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11659 del 4 maggio 2023)

8Cass. civ. n. 2539/2023

In tema di simulazione, l'individuazione della "causa simulandi", cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2539 del 27 gennaio 2023)

9Cass. civ. n. 18049/2022

Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem".(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18049 del 6 giugno 2022)

10Cass. civ. n. 10933/2022

In tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam", deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdichiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che, sulla base della confessione della parte, aveva ritenuto provata la dissimulazione di una datio in solutum immobiliare di cui non vi erano gli elementi nel contratto di compravendita immobiliare asseritamente simulato).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10933 del 5 aprile 2022)

11Cass. civ. n. 4523/2022

L'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, c.c..(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4523 del 11 febbraio 2022)

12Cass. civ. n. 17740/2020

Quando la prova della simulazione assoluta del contratto è stata evinta dal giudice del merito attraverso l'esame di elementi documentali (quale la controdichiarazione) all'uopo rilevanti e la individuazione dei fini pratici contingenti perseguiti è stata ricavata aliunde dal giudice (attraverso un'indagine presuntiva), la contestazione della validità di questo ulteriore accertamento - che assume carattere di indiretta conferma e di riscontro esterno del convincimento attinto circa la nullità del negozio - non giova a sovvertire quel giudizio ne' investe un punto decisivo della controversia, fondandosi il decisum su ragioni autonome e diverse.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17740 del 25 agosto 2020)

13Cass. civ. n. 12639/2020

E' ammissibile la dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza e il destinatario della stessa nel caso in cui la non veridicità della quietanza non corrisponda ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma rifletta un accordo negoziale tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà sia nota alle parti e da queste condivisa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12639 del 25 giugno 2020)

14Cass. civ. n. 34024/2019

L'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d'ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 34024 del 19 dicembre 2019)

15Cass. civ. n. 20971/2018

Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20971 del 22 agosto 2018)

16Cass. civ. n. 15077/2018

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15077 del 11 giugno 2018)

17Cass. civ. n. 7459/2018

L'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7459 del 26 marzo 2018)

18Cass. civ. n. 5507/2016

L'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5507 del 21 marzo 2016)

19Cass. civ. n. 4738/2015

L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4738 del 10 marzo 2015)

20Cass. civ. n. 12138/2014

Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l'intestazione ad uno di essi della partecipazione dell'altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo (interponente), stipulante apparente (interposto) e terzo contraente - atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, nè alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci. Ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario.(Cassazione civile, Sez. VI-1, sentenza n. 12138 del 30 maggio 2014)

21Cass. civ. n. 8682/2013

La differenza fra interposizione fittizia di persona e interposizione reale non sta nella partecipazione o no del terzo contraente all'accordo che ha portato alla sostituzione dell'interposto all'interponente (dal momento che anche nella seconda il terzo può partecipare all'accordo), ma nel concreto atteggiarsi della volontà degli interessati. Pertanto, poiché nella simulazione fittizia l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell'interponente, ricorre un'ipotesi di interposizione reale nel caso in cui non vi sia un accordo simulatorio o perché interponente ed interposto vogliono veramente far ricadere nella sfera giuridica dell'interposto gli effetti del contratto stipulato col terzo o perché è proprio il terzo a rifiutare la proposta dell'interponente ed a pretendere ed ottenere di contrattare in via diretta con un altro soggetto interposto. (Nella specie, in forza di un complesso rapporto contrattuale, una società stampatrice, quale soggetto terzo, aveva venduto libri a dei soggetti interposti - i quali avevano ricevuto in comodato gratuito dalla società editrice le lastre di stampa - che avevano rivenduto i beni alla casa editrice, la quale, a sua volta, li aveva ritrasferiti ai singoli concessionari con contratto estimatorio; la S.C., pur riconoscendo che questa complessa operazione economica permetteva al soggetto terzo di evitare l'eventuale revocatoria del pagamento ricevuto dalla casa editrice, ha affermato che tale operazione si giustificava per la reale volontà del terzo di avere come acquirenti dei soggetti maggiormente affidabili).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8682 del 10 aprile 2013)

22Cass. civ. n. 25490/2008

In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25490 del 20 ottobre 2008)

23Cass. civ. n. 8530/2001

In tema di simulazione, nell'ipotesi di rappresentanza volontaria non è sufficiente, per ritenere la simulazione dell'atto, la prova di un'eventuale collusione tra rappresentante e terzo, essendo necessaria anche la prova dell'esistenza di un accordo simulatorio, cui non sia rimasto estraneo il rappresentato, e, quindi, che il potere di rappresentanza è stato conferito soltanto perché il rappresentante ponga in essere coll'altra parte un contratto simulato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8530 del 22 giugno 2001)

24Cass. civ. n. 4865/2001

In tema di accertamento della simulazione, l'apprezzamento del giudice del merito sull'effettiva sussistenza di questa, non è censurabile in sede di legittimità per la mancata individuazione dellacausa simulandi, cioè del concreto motivo per cui le parti hanno posto in essere un contratto diverso da guelfo in realtà voluto, dando così vita ad una mera apparenza, atteso che tale dato non è indispensabile ai fini dell'accertamento suddetto, restando rilevante soltanto sul piano probatorio, per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4865 del 3 aprile 2001)

25Cass. civ. n. 1404/2001

A differenza di quanto avviene nella revocatoria ordinaria, per la quale rilevano le condizioni soggettive dell'acquirente a titolo oneroso, nella azione di simulazione assoluta di un contratto, fatta valere nei confronti delle parti perché in pregiudizio dei diritti dei creditori, non forma oggetto di accertamento l'atteggiamento soggettivo di mala fede di uno dei contraenti; l'elemento psicologico, sotto il profilo della consapevole lesione dei diritti dei terzi, diviene invece rilevante come tema di prova, e non può ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione, ove il terzo intenda far valere il contratto simulato come fatto illecito, fonte di responsabilità dei contraenti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1404 del 1 febbraio 2001)

26Cass. civ. n. 8368/2000

Nessun ostacolo logico o giuridico può legittimamente frapporsi al riconoscimento della possibilità di un'interposizione fittizia di persona nella stipula di un contratto di societàexart. 2247 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8368 del 20 giugno 2000)

27Cass. civ. n. 6451/2000

L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6451 del 18 maggio 2000)

28Cass. civ. n. 13261/1999

L'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Nella specie, la cessazione della convivenza "more uxorio" tra il fiduciante e la fiduciaria).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13261 del 27 novembre 1999)

29Cass. civ. n. 11322/1996

L'interposizione fittizia di persona, pur avendo come presupposto indispensabile l'accordo simulatorio fra i tre soggetti che vi partecipano, non esige che esso preesista alla stipulazione del contratto che si assuma simulato, poiché l'intesa trilaterale può attuarsi anche contestualmente all'atto o per formazione progressiva.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11322 del 18 dicembre 1996)

30Cass. civ. n. 10768/1995

In tema di intestazione fiduciaria di titoli azionari, ilpactum fiduciaecomporta la creazione di obblighi giuridici a carico del fiduciario, azionabili in via giudiziaria da parte del fiduciante per ottenerne l'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ilpactum fiduciaesi configurasse come un mandato senza rappresentanza, in virtù del quale il fiduciario aveva assunto gli obblighi del mandatario per l'esercizio dei diritti connessi alle azioni a lui fiduciariamente intestate, tra cui, in particolare, l'obbligo di rendere conto al fiduciante dello svolgimento e del risultato della gestione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10768 del 14 ottobre 1995)

31Cass. civ. n. 7026/1995

La simulazione relativa, presupponendo un preciso accordo dissimulato tra le medesime parti del contratto simulato, non può identificarsi nei propositi fraudolenti di una sola delle parti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7026 del 21 giugno 1995)

32Cass. civ. n. 12428/1993

L'individuazione dellacausa simulandi, che, identificandosi nel motivo o scopo pratico che ha indotto le parti a creare l'apparenza contrattuale, non deve risolversi necessariamente in un concreto vantaggio per tutte le parti dell'accordo simulatorio, non è indispensabile per l'accertamento di questo accordo, del quale costituisce solo un importante indizio rivelatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12428 del 16 dicembre 1993)

33Cass. civ. n. 9135/1993

La simulazione della quietanza, che è un atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata, presuppone, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., un precedente e coevo accordo, tra il dichiarante ed il destinatario, diretto a porre in essere solo apparentemente il negozio confessorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9135 del 28 agosto 1993)

34Cass. civ. n. 6423/1984

L'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa dall'effettivo titolare può realizzarsi o con l'interposizione reale o con l'interposizione fittizia, la cui differenza poggia sul fatto che, nel primo caso, si ha trasferimento valido ed efficace a favore della persona interposta sul presupposto che quest'ultima sia obbligata ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario del rapporto, mentre il secondo rientra nello schema del negozio simulato, con la particolarità che la divergenza fra situazione reale e situazione apparente non riguarda l'aspetto oggettivo ma quello soggettivo, derivante da una intesa fra le parti, l'interponente e l'interposto, in base alla quale figura come contraente un soggetto che è, in realtà, estraneo alla pattuizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6423 del 6 dicembre 1984)

35Cass. civ. n. 4122/1975

II contratto simulato rimane tale e non acquista efficacia alcuna per effetto della trascrizione; pertanto, chi abbia trascritto il proprio titolo di acquisto in data posteriore, o non lo abbia affatto trascritto, bene può impugnare per simulazione il titolo anteriormente trascritto, ed il titolo invalido o inefficace non è convalidato o reso efficace dalla trascrizione stessa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4122 del 15 dicembre 1975)

36Cass. civ. n. 3806/1975

Solo quando l'interposizione di persona è reale il contratto intercorre effettivamente tra coloro che figurano come stipulanti, salvo il regolamento interno degli interessi nei confronti di colui per conto del quale l'interposto ha agito; al contrario, nella interposizione fittizia, la circostanza che l'interponente non abbia preso parte insieme con l'interposto e con il terzo alla stipulazione del negozio simulato è irrilevante, perché, se è vero che per aversi interposizione fittizia occorre un accordo al quale deve necessariamente partecipare l'interponente, tuttavia detto accordo può ben essere separato dal negozio della cui simulazione si discute.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3806 del 11 novembre 1975)

37Cass. civ. n. 307/1975

Nell'ipotesi di un'interposizione reale di persona; nella quale un soggetto (l'interposto) d'intesa con un altro soggetto (interponente) contratta in nome proprio con un terzo soggetto divenendo titolare effettivo dei diritti ed obblighi derivanti dal medesimo contratto, non ha alcuna rilevanza l'errore di persona in cui sia caduto il terzo per effetto della sua ignoranza circa i rapporti tra interponente ed interposto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 307 del 25 maggio 1975)

38Cass. civ. n. 1891/1974

L'interposizione reale di persona — la quale, a differenza dell'interposizione fittizia, non configura un'ipotesi di simulazione relativa — si basa su un particolare rapporto fra interponente ed interposto che riveste di regola, il carattere del mandato senza rappresentanza e si verifica allorquando un soggetto (l'interposto), d'intesa con un altro soggetto (l'interponente), contratta in nome proprio con un terzo soggetto e diventa titolare effettivo dei diritti derivanti dal contratto, con l'obbligo, nascente dal rapporto interno con l'interponente, di ritrasferire a quest'ultimo i diritti in tal modo acquistati. Nell'interposizione fittizia si ha, invece, un accordo simulatorio intercorrente fra tre soggetti — il contraente effettivo o interponente, il contraente fittizio o interposto e l'altro contraente — per effetto del quale la stipulazione del negozio con la persona interposta è soltanto apparente, poiché nella realtà il vero contraente è la persona che non figura nel negozio nei cui confronti l'altro contraente intende assumere tutti i diritti ed obblighi contrattuali.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1891 del 22 giugno 1974)

39Cass. civ. n. 2060/1973

Sul piano logico-giuridico non vi è compatibilità tra negozio simulato e negozio revocabile, perché mentre quest'ultimo è realmente voluto ed esistente, l'altro è, invece, solo un'apparenza in quanto o è addirittura inesistente (simulazione assoluta) o è comunque diverso da quello fatto figurare (simulazione relativa).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2060 del 16 luglio 1973)

40Cass. civ. n. 1746/1973

Si ha simulazione assoluta del contratto quando le parti, pur dichiarando di concluderlo e compiendo atti che appaiano corrispondenti alla sua esecuzione, non abbiano in realtà dovuto concludere contratto alcuno; e si ha simulazione relativa quando le parti stesse abbiano inteso stipulare un contratto diverso da quello a cui, con le loro dichiarazioni e la loro attività concreta, hanno dato parvenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1746 del 15 giugno 1973)

41Cass. civ. n. 1678/1973

Affinché possa utilmente porsi una questione di simulazione, occorre la sussistenza di un accordo simulatorio, il quale come tale è necessariamente bilaterale, oppure di una simulata dichiarazione recettizia di volontà; non può dunque parlarsi di simulazione da parte del professionista il quale abbia annotato, nei libri contabili di una impresa (per la quale ha prestato attività professionale), un pagamento a lui fatto e poi intenda sostenere che in realtà si trattava di una scrittura di comodo, diretta a dissimulare un pagamento che in realtà era stato eseguito in favore di alcuni soci.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1678 del 11 giugno 1973)

42Cass. civ. n. 1496/1972

Quando la simulazione è mista (soggettiva ed oggettiva) per essere dissimulati sia il vero negozio che i reali contraenti, il negozio dissimulato (donazione) si costituisce direttamente tra disponente e designato ed assume valore causale della liberalità celata dal negozio fittizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1496 del 17 maggio 1972)

43Cass. civ. n. 3279/1971

La simulazione, nei suoi vari tipi, può riguardare qualsiasi contratto, ed attiene principalmente ai rapporti interni fra le parti, nel senso che è intesa a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto tra costoro in realtà inesistente perché le parti nulla vollero costituire, limitando la loro comune dichiarazione precettiva ad una vuota apparenza (simulazione assoluta), o perché le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso (simulazione relativa oggettiva), o perché il rapporto fu realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso dall'altra parte figurante nel contratto apparente (simulazione relativa soggettiva o interposizione fittizia di persona).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3279 del 16 novembre 1971)

44Cass. civ. n. 586/1970

La differenza fra simulazione assoluta e simulazione relativa non assume particolare rilevanza (nella specie, ai fini della proponibilità di domande nuove nel corso del giudizio), quando la simulazione relativa non è diretta a far dichiarare l'esistenza del contratto dissimulato allo scopo di derivarne determinati effetti giuridici, ma tende invece a far dichiarare l'inefficacia del negozio simulato per trarre da tale declaratoria particolari effetti derivanti dalle situazioni giuridiche preesistenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 586 del 6 marzo 1970)

45Cass. civ. n. 578/1970

La disposizione dell'art. 1414, primo comma, c.c., secondo la quale «il contratto simulato non produce effetto tra le parti», importa che il contratto simulato, appunto perché improduttivo di effetti giuridici, fra le parti, debba considerarsi, nei rapporti fra le parti stesse, nullo; nullità del contratto in toto in caso di simulazione assoluta, del solo negozio simulato, in caso di simulazione relativa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 578 del 6 marzo 1970)

46Cass. civ. n. 3786/1969

Ad escludere la causa simulandi non è sufficiente dimostrarne la insussistenza da un punto di vista esclusivamente oggettivo, ma occorre altresì dimostrare la insussistenza della stessa anche dal punto di vista soggettivo, in relazione alla rappresentazione che le parti del negozio simulato si siano fatte (causa simulandi putativa).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3786 del 20 novembre 1969)