Articolo 1422 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Imprescrittibilità dell'azione di nullità

Dispositivo

L'azione per far dichiarare la nullità [2652] n. 6] non è soggetta a prescrizione [2934] (1), salvi gli effetti dell'usucapione (2) e della prescrizione delle azioni di ripetizione (3).

Note

(1) Ciò costituisce una delle principali differenze dall'azione di annullamento, che è sempre passibile di prescrizione.

(2) Pertanto chi ha conseguito il possesso (1140 ss. c.c.) di un bene in base ad un contratto nullo (1418 ss. c.c.) può, nonostante la nullità del contratto, agire per far dichiarare l'avvenuta usucapione se ne sussistono i presupposti (v.1158 ss. c.c.). E' escluso, invece, che possa operare la regola "possesso vale titolo" (v.1153 c.c.) in quanto essa presuppone l'acquisto in base ad un titolo idoneo. Tale regola, però, può operare nei confronti dei terzi che acquistano da chi, a sua volta, ha ottenuto il possesso di quel bene in base ad un contratto nullo.

(3) Colui che paga in base ad un contratto nullo realizza un indebito oggettivo (2033 c.c.) ed ha, pertanto, diritto alla restituzione di quanto versato. Tuttavia, tale diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (v.2934,2946 c.c.).

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 32694/2024

L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 32694 del 16 dicembre 2024)

2Cass. civ. n. 11646/2023

Nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, è esperibile l'azione di restituzione con riferimento a tutti gli addebiti di interessi o di commissioni illegittimi perché derivanti da un titolo nullo. Analogamente deve ritenersi ove il cliente, una volta cessato il rapporto, non copra il saldo negativo esistente dopo la chiusura del conto corrente, ma egualmente intenda chiedere la restituzione di quei versamenti (o di quella parte di versamenti) che, in costanza di rapporto, risultano imputabili a copertura di interessi o di commissioni illegittimi e precedentemente addebitati.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 11646 del 4 maggio 2023)

3Cass. civ. n. 7721/2023

Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7721 del 16 marzo 2023)

4Cass. civ. n. 3858/2021

In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3858 del 15 febbraio 2021)

5Cass. civ. n. 24051/2019

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24051 del 26 novembre 2019)

6Cass. civ. n. 27704/2018

L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/09/2014).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27704 del 30 ottobre 2018)

7Cass. civ. n. 6664/2018

Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6664 del 16 marzo 2018)

8Cass. civ. n. 9401/2016

L'azione di simulazione, sia assoluta che relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio apparente perché, in ogni caso, privo di causa per mancanza dello scopo economico sociale cui il contratto simulato è destinato, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., ancorchè, nel caso della simulazione relativa in senso proprio, il decorso del tempo possa rilevare per i diritti nascenti dal negozio dissimulato, sì da far venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione apparente. Tale situazione, peraltro, non ricorre in caso di interposizione fittizia di persona che è diretta ad identificare il vero contraente celato dall'interposto e non, invece, a far riconoscere gli elementi costitutivi di un diverso negozio, sicché l'azione ha carattere dichiarativo ed è imprescrittibile.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 9401 del 10 maggio 2016)

9Cass. civ. n. 7043/2010

L'azione od eccezione con la quale l'I.N.P.S. intenda far accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7043 del 24 marzo 2010)

10Cass. civ. n. 3022/2003

I1 termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 6 legge n. 604 del 1966 deroga al principio generale - desumibile dagli artt. 1421 e 1422 c.c. - secondo il quale, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l'azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione. Ne consegue che, sotto questo profilo, la disposizione di cui al citato art. 6 legge n. 604 del 1966 è da considerarsi di carattere eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione della citata legge n. 604 del 1966. Pertanto da escludersi che il suddetto termine di sessanta giorni per l'impugnativa sia applicabile al licenziamento nullo perchè privo della forma imposta dalla leggead substantiam.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3022 del 27 febbraio 2003)

11Cass. civ. n. 4986/1991

La cosiddetta azione di simulazione relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio simulato, è imprescrittibile (al pari della cosiddetta azione di simulazione assoluta), ai sensi dell'art. 1422 c.c., potendo il decorso del tempo incidere solo indirettamente sulla proponibilità di tale azione, nel senso che la prescrizione dei diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato può far venir meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4986 del 6 maggio 1991)

12Cass. civ. n. 4551/1990

Con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto d'intermediazione ed interposizione sancito dall'art. 1 della L. n. 1369 del 1960, ove il lavoratore, dopo un periodo d'illecita interposizione, sia stato formalmente assunto dal datore di lavoro interponente, l'azione per il riconoscimento di una maggiore anzianità mediante retrodatazione del rapporto di lavoro non è soggetta a prescrizione, essendo correlata all'imprescrittibile facoltà di accertamento della nullità del contratto di lavoro stipulato in violazione del divieto predetto, mentre la sussistenza della stabilità reale, ai fmi del decorso o meno, in pendenza del rapporto, della prescrizione (quinquennale) di specifici diritti del lavoratore, deve essere verificata alla stregua della disciplina applicabile al rapporto in base alle concrete modalità (anche soggettive) di svolgimento del rapporto medesimo, non già alla stregua della disciplina che l'avrebbe regolato ove esso fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo, restando conseguentemente escluso che la stabilità propria di rapporti anche formalmente costituiti con l'effettivo datore di lavoro possa estendersi al rapporto del lavoratore fittiziamente assunto dall'intermediario.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4551 del 19 maggio 1990)

13Cass. civ. n. 4636/1989

L'azione volta all'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la nullità delle clausole di apposizione di termine stipulate, nel corso del suo svolgimento, in contrasto con la disciplina imperativa della L. 18 aprile 1962, n. 230 (sul contratto di lavoro a tempo determinato), è imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4636 del 6 novembre 1989)

14Cass. civ. n. 3031/1989

Essendo correlata all'imprescrittibile facoltà di rimuovere un'ipotesi di nullità del contratto di lavoro, l'azione per il riconoscimento di una maggiore anzianità mediante retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro, che sia fondata su un'ipotesi di intermediazione nelle prestazioni di lavoro in violazione del divieto posto dall'art. 1 della L. n. 1369 del 1960, non è soggetta a prescrizione, la quale può invece colpire singoli e specifici diritti derivanti dalla maggiore anzianità di servizio rivendicata.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3031 del 23 giugno 1989)

15Cass. civ. n. 3019/1989

L'azione volta a far valere la nullità del patto di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, per essere la relativa clausola priva di forma scritta, è imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., restando invece soggetti a prescrizione quinquennale (art. 2948 nn. 4 e 5) i diritti patrimoniali scaturenti dall'avvenuta instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, con necessaria decorrenza, quanto alla prescrizione del diritto all'indennità di fine rapporto, dalla cessazione del rapporto stesso.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3019 del 23 giugno 1989)