Articolo 1425 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Incapacità delle parti

Dispositivo

Note

(1) Il codice prevede varie ipotesi di incapacità legale, e prevede degli istituti a protezione di tali situazioni, quali la minore età (2 c.c.), l'interdizione (414 c.c.), l'inabilitazione (415 c.c.) e l'amministrazione di sostegno (404 c.c.).

(2) E' necessario, cioè, dimostrare sia l'incapacità del contraente sia lamalafededella controparte, che è desumibile dal fatto che all'incapace derivi un pregiudizio (v.428 comma 2 c.c.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 16888/2017

2Cass. civ. n. 19458/2015

3Cass. civ. n. 4677/2009

4Cass. civ. n. 427/1993

5Cass. civ. n. 6506/1983

6Cass. civ. n. 3913/1975

Massime notarili correlate (1)