Articolo 1442 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Prescrizione
Dispositivo
L'azione di annullamentosi prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso [1427] o da incapacità legale [1425], il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione [429], ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età [2] (1).
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto [1326].
L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere (2).
Note
(1) Spetta alla parte che intende far valere l'annullabilità dimostrare che, anche se sono trascorsi cinque anni dalla conclusione del contratto, non sono ancora trascorsi cinque anni dal verificarsi di una di queste ipotesi (v.2697 c.c.).
(2) L'eccezione di annullamento è, a differenza dell'azione, imprescrittibile.
Massime giurisprudenziali (29)
1Cass. civ. n. 143/2026
Il termine di prescrizione quinquennale per l'azione di annullamento del contratto per errore decorre dalla scoperta dell'errore, che deve essere fondata su elementi oggettivi e verificabili, come il parere di esperti qualificati. L'ignoranza dell'acquirente riguardo alla non autenticità dell'opera è un impedimento di fatto che rileva ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 143 del 2 gennaio 2026)
2Cass. civ. n. 17750/2023
In tema di rimborso di imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum, desumibile dall'art. 1442, ultimo comma, cod. civ. Dunque, l'omesso esercizio del potere di controllo non determina alcun effetto accertativo del credito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 17750 del 21 giugno 2023)
3Cass. civ. n. 384/2018
Il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum", operante in materia contrattuale in forza dell'art. 1442, ultimo comma, c.c., presuppone che la parte che propone l'eccezione sia convenuta per l'esecuzione della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempiuta, e solleva tale parte dell'onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell'azione di annullamento: deve, pertanto, escludersi che il principio possa trovare applicazione in materia di deliberazioni assembleari, il cui annullamento può essere conseguito attraverso un'impugnazione soggetta ad un termine di decadenza e non di prescrizione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 384 del 10 gennaio 2018)
4Cass. civ. n. 10016/2017
In caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento, il termine di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c. è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell'atto al datore di lavoro, dovendosi evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, con una compressione del termine assegnato dal legislatore per l’esercizio del diritto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10016 del 20 aprile 2017)
5Cass. civ. n. 4267/2017
L’azione di reintegra nel posto di lavoro per il personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione è soggetta, malgrado l'inapplicabilità dell'onere di impugnativa di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, al termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442, comma 1, c.c., in quanto la mancanza di giusta causa o di giustificato motivo deve essere fatta valere con l’ordinaria azione di annullamento e non con quella di nullità.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4267 del 17 febbraio 2017)
6Cass. civ. n. 24675/2016
In tema di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, una volta osservato, con l'impugnazione stragiudiziale, il termine di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., decorrente dalla comunicazione del recesso, senza che tale termine possa restare interrotto dal compimento di una diversa attività, quale l'istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 24675 del 2 dicembre 2016)
7Cass. civ. n. 18248/2016
Il termine di prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per errore, esercitata degli eredi del contraente, decorre dalla scoperta da parte degli stessi del vizio inficiante la volontà del proprio dante causa se l'errore si manifesti successivamente alla morte del "de cuius", rimastone ignaro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18248 del 16 settembre 2016)
8Cass. civ. n. 20586/2015
Nel caso di licenziamenti successivi, l'azione giudiziale di annullamento del secondo va proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., che decorre dalla comunicazione del recesso, senza che, ai fini dell'individuazione del termine "a quo", ex art. 2935 c.c., possa attribuirsi rilevanza al passaggio in giudicato della sentenza che annulli il primo licenziamento, data l'autonomia e la mancanza di pregiudizialità tra i due provvedimenti.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 20586 del 13 ottobre 2015)
9Cass. civ. n. 12083/2015
Quando ricorre l'esistenza di un vizio comportante l'annullamento del contratto, il convenuto per l'adempimento ha la facoltà di chiedere l'annullamento, ove non sia ancora decorso il termine prescrizionale, ovvero, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, di sollevare apposita eccezione di annullamento ai sensi dell'art. 1442, ultimo comma, c.c., non soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento, limitandosi così a denunziare il vizio all'unico scopo di paralizzare la pretesa di controparte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12083 del 10 giugno 2015)
10Cass. civ. n. 10638/2012
L'esistenza di un vizio che comporti l'annullabilità del contratto, così come può essere eccepita dal convenuto per paralizzare la pretesa attorea senza limiti di tempo, allo stesso modo può essere invocata, senza limiti di tempo, dall'attore allorché, chiesto l'adempimento del contratto, si sia visto eccepire l'esistenza d'un patto aggiunto impeditivo della domanda di condanna, ma annullabile per vizio del consenso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10638 del 26 giugno 2012)
11Cass. civ. n. 25945/2011
Il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum", operante in materia contrattuale in forza dell'art. 1442, ultimo comma, c.c., presuppone che la parte che propone l'eccezione sia convenuta per l'esecuzione della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempiuta, e solleva tale parte dell'onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell'azione di annullamento: deve, pertanto, escludersi che il principio possa trovare applicazione in materia di deliberazioni assembleari, il cui annullamento può essere conseguito attraverso un'impugnazione soggetta ad un termine di decadenza e non di prescrizione. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva negato che il socio di cooperativa, convenuto per il rilascio dell'alloggio in seguito a deliberazione assembleare di esclusione, possa eccepire in ogni tempo l'annullabilità della deliberazione stessa per opporsi a detto rilascio).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25945 del 5 dicembre 2011)
12Cass. civ. n. 15925/2009
In tema di impugnativa di licenziamento illegittimo, intervenuta l'estinzione di un primo giudizio di annullamento, la successiva azione deve essere proposta entro il termine quinquennale di prescrizioneexart. 1442 c.c. decorrente dall'atto interruttivo, ad effetto istantaneo, costituito, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, c.c., in relazione all'art. 2943 c.c., dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio estinto, senza che, a tal fine, assuma rilievo interruttivo la notifica tardiva del ricorso in riassunzione del precedente processo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 15925 del 7 luglio 2009)
13Cass. civ. n. 14781/2009
L'atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia già stato nominato un tutore provvisorio, è annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento (come, nella specie, la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio). Ne consegue che il termine di prescrizione dell'annullamento decorre, ai sensi dell'art. 1442, secondo comma, c.c., dalla data di cessazione dell'incapacità legale e non da quella di compimento dell'atto annullabile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14781 del 24 giugno 2009)
14Cass. civ. n. 15573/2005
La parte che abbia proposto azione di annullamento del contratto e sia destinataria, in via riconvenzionale, della domanda della controparte di esecuzione dello stesso, non può validamente opporre, in grado di appello, l'eccezione di annullabilità dei contratto al fine di paralizzare la domanda di adempimento, qualora, rimasta soccombente in primo grado, non abbia provveduto ad impugnare anche il capo della decisione che ha respinto la sua domanda, trovando l'opponibilità dell'eccezione ostacolo nel giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di annullamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15573 del 26 luglio 2005)
15Cass. civ. n. 6733/2005
La categoria dell'accertamento costitutivo in via incidentale si può considerare categoria generale, in quanto le norme degli artt. 1442 quarto comma, e 1449, secondo comma, c.c., che espressamente la prevedono, sono suscettibili di applicazione analogica, non potendo qualificarsi come norme eccezionali. Ne consegue che, in tema di azione costitutiva non necessaria (quale deve ritenersi quella avanzata ai sensi dell'art. 1453 c.c., in relazione alla quale l'effetto giuridico della risoluzione del rapporto negoziale non necessariamente deve verificarsi per via giudiziale, potendo trovare realizzazione anche attraverso un accordo di scioglimento del contratto), l'effetto giuridico della risolubilità del contratto per inadempimento può essere invocato anche in via di eccezione dalla parte non inadempiente che sia stata convenuta in giudizio dall'altra per la tutela di un qualche effetto giuridico che debba ricollegarsi alla vigenza attuale o pregressa del contratto, realizzandosi in tal modo un fenomeno per cui l'accertamento incidentale della risolubilità per via di eccezione è funzionale alla elisione dell'effetto giuridico del negozio (principio affermato dalla S.C. in relazione ad un giudizio di opposizione a precetto, nel quale l'opponente, per paralizzare gli effetti del titolo esecutivo giudiziale azionato nei suoi confronti, aveva invocato una intervenuta transazione e l'opposto aveva dedotto in appello in via di azione riconvenzionale la risolubilità della transazione non avente carattere novativo ed il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la riconvenzionale e non aveva esaminato la risolubilitàsub speciedi eccezione, come tale ammissibile, trattandosi di processo pendente al 30 aprile 1995 e, quindi, soggetto all'art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990). La categoria dell'accertamento costitutivo in via incidentale si può considerare categoria generale, in quanto le norme degli artt. 1442 quarto comma, e 1449, secondo comma, c.c., che espressamente la prevedono, sono suscettibili di applicazione analogica, non potendo qualificarsi come norme eccezionali. Ne consegue che, in tema di azione costitutiva non necessaria (quale deve ritenersi quella avanzata ai sensi dell'art. 1453 c.c., in relazione alla quale l'effetto giuridico della risoluzione del rapporto negoziale non necessariamente deve verificarsi per via giudiziale, potendo trovare realizzazione anche attraverso un accordo di scioglimento del contratto), l'effetto giuridico della risolubilità del contratto per inadempimento può essere invocato anche in via di eccezione dalla parte non inadempiente che sia stata convenuta in giudizio dall'altra per la tutela di un qualche effetto giuridico che debba ricollegarsi alla vigenza attuale o pregressa del contratto, realizzandosi in tal modo un fenomeno per cui l'accertamento incidentale della risolubilità per via di eccezione è funzionale alla elisione dell'effetto giuridico del negozio (principio affermato dalla S.C. in relazione ad un giudizio di opposizione a precetto, nel quale l'opponente, per paralizzare gli effetti del titolo esecutivo giudiziale azionato nei suoi confronti, aveva invocato una intervenuta transazione e l'opposto aveva dedotto in appello in via di azione riconvenzionale la risolubilità della transazione - non avente carattere novativo - ed il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la riconvenzionale e non aveva esaminato la risolubilitàsub speciedi eccezione, come tale ammissibile, trattandosi di processo pendente al 30 aprile 1995 e, quindi, soggetto all'art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6733 del 30 marzo 2005)
16Cass. civ. n. 6755/2003
La disposizione dell'art. 1442, quarto comma, c.c., secondo cui la parte convenuta per l'esecuzione del contratto può opporne l'annullabilità anche se è prescritta l'azione per farla valere (quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum), essendo una norma di chiusura si riferisce non solo alle due ipotesi considerate nel precedente secondo comma (annullabilità dipendente da incapacità legale o da vizio del consenso), ma anche e tutti gli «altri casi» richiamati dal terzo comma e, pertanto, deve ritenersi applicabile anche nel caso di annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6755 del 5 maggio 2003)
17Cass. civ. n. 2787/2003
In tema di impugnativa di licenziamento, una volta che, a mezzo di atto stragiudiziale, sia stata evitata la decadenza prevista dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo deve essere in ogni raso proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., che decorre dal giorno di ricezione dell'atto di intimazione, a nulla rilevando che a seguito alla successiva assoluzione da imputazioni penali sia emersa l'erroneità del presupposto alla base del provvedimento del datore di lavoro, atteso che l'errore rilevante ai fini del decorso della prescrizione dalla sua scoperta è quello in cui è incorsa la parte che esercita l'azione di annullamento e non quello della controparte.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2787 del 24 febbraio 2003)
18Cass. civ. n. 11182/2002
Ove ricorra un vizio che comporti l'annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l'art. 1442, ultimo comma, c.c. consente a chi sia convenuto per la esecuzione dello stesso di far valere il vizio in via di eccezione: tale eccezione, non tendente alla eliminazione dell'atto asseritamente viziato, ma all'unico fine, di paralizzare la pretesa della controparte all'adempimento, non è soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento e può perciò essere sollevata in ogni tempo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11182 del 29 luglio 2002)
19Cass. civ. n. 13959/2000
La violazione dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 non dà luogo a nullità del recesso ma lo rende ingiustificato; la medesima deve essere pertanto ricondotta alla previsione di annullabilità di cui all'articolo 18, primo comma della legge cit. e l'azione di impugnazione è soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 1442, primo comma c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 13959 del 23 ottobre 2000)
20Cass. civ. n. 6526/1998
Ai fini del quarto comma dell'art. 1442 c.c. (a norma del quale l'annullabilità del contratto può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto stesso, anche se prescritta l'azione per farla valere), un contratto deve considerarsi «non eseguito» non solo quando non sia stato realizzato il suo effetto principale, ma anche tutte le volte che lo stesso non abbia avuto completa attuazione, ossia che non sia adempiuta una qualsiasi delle obbligazioni assunte. Correlativamente, ai fini della disposizione in oggetto, una parte si deve intendere «convenuta per l'esecuzione del contratto» tutte le volte che venga convenuta per l'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni da essa assunta con quel contratto, pur se accessoria rispetto a quella principale (la S.C. ha così considerato «non eseguito» un contratto di compravendita immobiliare relativamente al quale il venditore non aveva adempiuto alla propria obbligazione di consegnare il bene all'acquirente).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6526 del 3 luglio 1998)
21Cass. civ. n. 3337/1998
Una volta esclusa la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per mezzo di tempestiva impugnazione stragiudiziale, l'azione in giudizio diretta, in base all'art. 18, L. n. 300 del 1970, all'annullamento del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., e la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo non possono essere desunte né dal lungo intervallo temporale tra l'intimazione del licenziamento e la sua impugnazione giudiziale, né dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, circostanze che di per sé non rivelano in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo del rapporto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3337 del 30 marzo 1998)
22Cass. civ. n. 1279/1996
L'eccezione di annullamento del contratto è proponibile anche dopo il termine di prescrizione dell'azione di annullamento solo dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto (art. 1442 comma quarto c.c.) e non può essere utilmente opposta, quindi, dopo che il contratto ha avuto esecuzione, al fine di resistere alla domanda di accertamento della sua esistenza e della sua efficacia, neppure se, trattandosi del contratto di compravendita di un immobile stipulato con scrittura privata non autenticata, tale domanda sia strumentale a quella di trascrizione o di condanna alla stipulazione del contratto riproduttivo in forma pubblica dato che la trascrizione serve solo per rendere il contratto, già perfezionatosi con il semplice consenso delle parti, opponibile ai terzi e che il negozio pubblico riproduttivo serve solo per predisporre uno strumento giuridico necessario per la trascrizione del contratto riprodotto e che, conseguentemente, l'una e l'altro, rimanendo estranei sia agli effetti traslativi della proprietà già prodottisi sia alle altre obbligazioni nascenti dal contratto a carico delle parti (artt. 1476, 1477, 1498 c.c.), non attengono alla esecuzione di questo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1279 del 19 febbraio 1996)
23Cass. civ. n. 1027/1995
L'annullamento (rectius: l'annullabilità), a norma dell'ultimo comma dell'art. 1442 c.c. (il quale recepisce il principio secondo cuiquae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum), può essere opposta in via d'eccezione, senza limiti di tempo, nello stesso processo da chi sia convenuto per l'esecuzione del contratto. Ne consegue che, trattandosi di eccezione, essa è proponibile per la prima volta anche in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1027 del 28 gennaio 1995)
24Cass. civ. n. 2725/1993
La norma di cui all'art. 1442, secondo comma, c.c., secondo la quale; qualora l'annullabilità di un contratto dipende da incapacità legale di uno dei contraenti, l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è cessato lo stato d'interdizione (o d'inabilitazione) riguarda non soltanto il caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente dall'incapace, ma anche quello in cui il contratto sia stato concluso dal rappresentante legale senza le autorizzazioni degli organi tutelaci prescritte dalla legge per il compimento, in nome del minore, di alcune categorie di atti giuridici, ricorrendo anche in questo caso, caratterizzato, come il primo, da un vizio dell'atto determinato dalla sua stipulazione senza le garanzie previste dalla legge nell'interesse dell'incapace, l'esigenza di tutela di questo soggetto dagli effetti negativi dell'inerzia del tutore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2725 del 6 marzo 1993)
25Cass. civ. n. 6278/1990
L'azione della società, per l'annullamento del contratto posto in essere dall'amministratore in conflitto di interessi o con se stesso (artt. 1394, 1395, 2391 c.c.), è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso dalla data dell'atto, ai sensi dell'art. 1442, terzo comma, c.c., (non essendo estensibile la diversa regola dettata dal secondo comma di tale disposizione per i soli casi dei vizi del consenso e dell'incapacità legale). Detta decorrenza non può subire differimenti per l'ipotesi in cui l'amministratore in conflitto sia anche ildominusdella società, e quindi sia in grado di interferire sulle decisioni assembleari (inclusa quella d'impugnazione del contratto), trattandosi di eventuale impedimento di mero fatto all'esperimento dell'azione, non di causa giuridica ostativa all'esercizio del relativo diritto (art. 2935 c.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6278 del 22 giugno 1990)
26Cass. civ. n. 4925/1990
La speciale disciplina dettata dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 per l'impugnativa del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, e, in particolare, la norma dell'art. 6 della stessa legge, relativa alla necessità dell'impugnazione nel termine di decadenza di sessanta giorni, trova applicazione, senza che possa invocarsi la normativa codicistica di diritto comune in tema di errore del negozio giuridico (ed il termine di prescrizione della relativa azione di annullamento), anche per l'azione del lavoratore di annullamento del recesso del datore di lavoro con riguardo al l'ipotesi in cui la volontà del detto recedente sia stata inficiata da una falsa rappresentazione dei fatti addotti a giustificazione del recesso, dei quali abbia per errore ritenuto l'esistenza.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4925 del 28 maggio 1990)
27Cass. civ. n. 3835/1983
L'art. 1442 c.c., per il quale il termine di prescrizione dell'azione di annullamento del contratto decorre dal giorno della scoperta dell'errore, deve essere riferito, dato il richiamo operato dall'art. 1433 c.c. (per l'errore ostativo) alla disciplina dell'errore vizio, non solo all'errore inteso come vizio del consenso, ma anche all'errore nella dichiarazione e nella sua trasmissione, dovendo conseguentemente escludersi che per quest'ultimo il termine suindicato decorra dal giorno della conclusione del contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3835 del 6 giugno 1983)
28Cass. civ. n. 1717/1975
Per stabilire il momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per dolo, questo non viene in considerazione nella sua concreta esistenza — la quale formerà oggetto della successiva indagine di merito circa la fondatezza della domanda — ma è assunto nella sua astratta configurabilità, con riferimento alle allegazioni della parte circa i fatti che lo integrerebbero. Pertanto la scoperta del dolo, dalla quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, non può essere identificato con la percezione del consistente divario tra il valore delle prestazioni dedotte in contratto, ma deve farsi coincidere con la percezione, da parte dell'attore, dei mezzi fraudolenti che sono stati messi in opera dalle controparti per carpire il suo consenso, in quanto con l'azione di annullamento si intende tutelare unicamente la libertà del volere dei contraenti, prescindendo da qualsiasi considerazione di equilibrio patrimoniale tra le prestazioni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1717 del 5 maggio 1975)
29Cass. civ. n. 3713/1971
La prescrizione dell'azione di annullamento di un contratto (nella specie, di una transazione, al fine di ottenere una liquidazione del danno in misura superiore a quella convenuta transattiva-mente) può essere interrotta soltanto dalla domanda giudiziale e non anche dalla costituzione in mora; questa invero presuppone un debitore tenuto all'adempimento di una prestazione, onde la sua efficacia interruttiva è limitata ai diritti di credito e non può estendersi a un diritto potestativo, quale è quello all'annullamento del contratto, cui non corrisponde un obbligo di prestazione della controparte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3713 del 21 dicembre 1971)