Articolo 1444 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Convalida

Dispositivo

Il contratto annullabile può essere convalidato (1) dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo (2).

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità (3).

La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto (4).

Note

(1) La convalida è un negozio mediante il quale la parte che sarebbe legittimata ad esperire l'azione di annullamento sceglie di non farlo. Essa si distingue dalla ratifica, atto unilaterale con cui il falsamente rappresentato fa propri gli effetti del negozio concluso dal falso rappresentante (v.1399 c.c.).

(2) In tal caso la convalida si definisce espressa.

(3) In tal caso la convalida si definisce tacita e si sostanzia in un contegno omissivo del soggetto.

(4) I presupposti affinché possa operare la convalida sono: che essa provenga da chi sia nella posizione di concludere validamente il contratto per cui, ad esempio, non può giungere dalla parte verso cui persista ancora la violenza (v.1434,1435,1436 c.c.); che la parte che intende convalidare il contratto sia consapevole del vizio, per cui, ad esempio, anche se il soggetto dichiara l'intenzione di convalidare il contratto concluso per errore (v.1428,1429,1430,1431 c.c.), ma non ha ancora scoperto l'errore, la convalida non è ammissibile.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 15521/2023

In tema di società partecipate da enti pubblici, i patti parasociali, avendo natura di convenzioni negoziali di diritto comune, ove sottoscritti dal Sindaco in mancanza di deliberazione del Consiglio comunale, non sono nulli, ma annullabili, e possono essere convalidati, ai sensi dell'art. 1444 c.c., qualora l'amministrazione, cui spetta in via esclusiva l'azione di annullamento, vi abbia dato volontaria esecuzione, pur conoscendo o dovendo conoscere la causa di invalidità, ovvero ratificati mediante l'adozione di una delibera autorizzativa successiva del Consiglio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15521 del 1 giugno 2023)

2Cass. civ. n. 2700/2019

L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444c.c. art. 1444 - Convalida c.c. per la convalida dei contratti annullabili, intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della nullità stessa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/02/2014).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2700 del 30 gennaio 2019)

3Cass. civ. n. 17392/2017

La conferma del testamento invalido (nella specie, per incapacità del testatore), ove avvenga mediante un atto formale, deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile e, cioè, l'indicazione del negozio invalido, della causa d'invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17392 del 13 luglio 2017)

4Cass. civ. n. 15268/2017

Il negozio affetto da annullabilità assoluta non è convalidabile giacché, da un lato, la convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l'annullabilità e, dall'altro, la sanzione è finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da quelli meramente individuali dei contraenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15268 del 20 giugno 2017)

5Cass. civ. n. 5794/2017

L’intervenuta convalida tacita del contratto annullabile non è rilevabile d’ufficio, formando oggetto di un'eccezione di merito in senso stretto, in quanto la stessa consiste in una sostanziale rinunzia all’azione di annullamento subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene, non ponendosi come l'effetto automatico di una previsione di legge, ma ricollegandosi ad una manifestazione di volontà della parte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5794 del 8 marzo 2017)

6Cass. civ. n. 15393/2013

In tema di convalida di negozio annullabile, ove da quest'ultimo derivino effetti complessi, in parte favorevoli ed in parte svantaggiosi per ciascuna delle parti, l'iniziativa assunta da una di esse per la realizzazione del programma negoziale negli aspetti a sé favorevoli comporta la convalida dell'intero negozio solo se, in relazione alla rilevanza che detti profili assumono nell'assetto di interessi complessivamente concordato dalle parti, il comportamento tenuto dalla parte interessata all'annullamento risulti idoneo ad evidenziare la sua volontà di considerare il negozio vincolante anche negli aspetti residui, trovando applicazione il principio secondo il quale il vizio che colpisce una parte del contratto comporta la caducazione dell'intero negozio solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte di suo contenuto affetta da invalidità. (Nella specie, relativa a lodo arbitrale irrituale, la parte aveva chiesto, con decreto ingiuntivo, il pagamento delle somme liquidate a suo favore dagli arbitri, riservandosi, contestualmente, di impugnare la decisione arbitrale; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che tali dichiarazioni di volontà non potessero essere considerate aprioristicamente incompatibili, cessando le sentenze impugnate).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15393 del 19 giugno 2013)

7Cass. civ. n. 18502/2012

La convalida tacita del contratto, di cui all'art. 1444, secondo comma, c.c., non è integrata dalla mera richiesta, formulata dalla parte che avrebbe titolo a domandare l'annullamento, di eliminazione della situazione costituente l'oggetto del vizio del suo consenso (nel caso di specie: errore essenziale e riconoscibile sulla libertà da vincoli dell'immobile locato, invece assoggettato ad espropriazione forzata in fattispecie nella quale il conduttore non avrebbe potuto opporre la locazione all'eventuale aggiudicatario).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18502 del 26 ottobre 2012)

8Cass. civ. n. 621/2007

Riguardo ad atto di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo, ritenuta dal giudice annullabile per mancanza di autorizzazione preventiva e di approvazione successiva dell'organo amministrativamente competente, non è configurabile la convalida, nel senso di volontaria esecuzione del contratto nella concreta conoscenza del fatto invalidante, nella circostanza che il legale rappresentante del Comune e il suo difensore abbiano relazionato in giudizio circa i tempi di corresponsione del pagamento del prezzo della cessione, per la quale erano stati erogati i fondi necessari alla copertura finanziaria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 621 del 15 gennaio 2007)

9Cass. civ. n. 272/2004

La rinunzia a far valere i vizi di volontà che affliggono un contratto non può intervenire in via anticipata e preventiva, ma presuppone, alla stregua dell'art. 1444 c.c., che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza al momento della rinunzia, che questa sia formalizzata con autonomo atto contenente la menzione del contratto e dei motivo di annullabilità, e che l'intenzione di convalidare l'atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata. Ne consegue che non è neppure astrattamente configurabile una convalida preventiva e generalizzata rispetto a negozi futuri, i cui motivi di annullabilità non sono ancora venuti ad esistenza — e quindi non possono nemmeno essere conosciuti — al momento dell'accordo (principio affermato in tema di arbitrato libero, in sede di interpretazione della portata e della validità della clausola che prevedeva l'inappellabilità dell'eventuale futuro lodo).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 272 del 13 gennaio 2004)

10Cass. civ. n. 601/1999

La convalida prevista dall'art. 1444 comma secondo c.c. presuppone che il contratto sia perfetto (pur se invalido); tale non è quello concluso soltanto da alcuni dei contitolari del diritto di cui si dispone, contratto che conseguentemente non produce effetti nei confronti degli altri contitolari.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 601 del 22 gennaio 1999)

11Cass. civ. n. 2842/1996

La stipulazione di un contratto da parte del sindaco (nella specie, scrittura privata di cessione volontaria del fondo espropriando, in attuazione dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971), non preceduta dalla delibera del consiglio comunale, ne comporta l'annullabilità, rilevabile esclusivamente da parte dell'amministrazione, e la possibilità di convalida ai sensi dell'art. 1444 codice civile.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2842 del 28 marzo 1996)

12Cass. civ. n. 6198/1984

Poiché i contratti conclusi da persone incapaci (nella specie: minori) non sono nulli, ma soltanto annullabili, essi producono effetti giuridici fino a quando non vengono annullati a istanza degli stessi incapaci o di coloro che per essi sono legittimati all'azione di annullamento, senza che a tal fine sia necessaria la convalida, che serve soltanto ad assicurare la definitiva validità del contratto, paralizzando l'azione di annullamento eventualmente esercitata prima che si compia il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 1442 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6198 del 28 novembre 1984)

13Cass. civ. n. 2029/1982

La convalida del negozio annullabile, consistendo in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento, è subordinata alla duplice condizione dell'acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene e, pertanto, può ritenersi implicita nella volontaria esecuzione del negozio annullabile, che di per sé è riferibile sia all'adempimento di un supposto obbligo giuridico, sia alla volontà di convalidare detto negozio, solo in quanto risulti inequivocabilmente raggiunta la prova della già acquisita certezza della causa di annullabilità del negozio stesso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2029 del 2 aprile 1982)

14Cass. civ. n. 5860/1981

A differenza del c.c. del 1865 (che regolava la convalida tacita del contratto annullabile con criterio formalistico, perché considerava efficace, oltre l'esecuzione totale, quella della maggior parte dell'obbligazione, art. 1309, secondo comma), l'art. 1444, secondo comma, c.c. vigente rimette alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un'esecuzione parziale, anche di una parte minima, purché, per l'importanza sostanziale che riveste, contenga ed esprima la volontà di convalidare il contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5860 del 6 novembre 1981)

15Cass. civ. n. 2726/1978

La convalida del contratto annullabile, per effetto di volontaria esecuzione da parte del contraente titolare dell'azione di annullamento, postula che questi abbia il potere di concludere validamente il contratto stesso (art. 1444 c.c.). Pertanto, l'annullabilità del contratto posto in essere dal comune, per mancanza di preventiva autorizzazione prefettizia, non può venir meno a seguito della sua esecuzione da parte del comune medesimo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2726 del 30 maggio 1978)

16Cass. civ. n. 2738/1970

L'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art. 1444, secondo comma, c.c., consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato, o di un terzo che, per volontà delle parti, partecipi all'esecuzione del contratto. La convalida tacita può desumersi per implicito anche dall'esplicazione di attività non materiale da parte di uno dei partecipi al rapporto contrattuale affetto da annullabilità, o dall'acquisizione della stessa da parte di un altro contraente. E rimessa alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un'esecuzione anche parziale, onde accertare se questa sia tale, per l'importanza sostanziale che riveste, da esprimere la volontà di convalidare il contratto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2738 del 22 dicembre 1970)