Articolo 1512 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia di buon funzionamento

Dispositivo

Note

(1) Se è stato convenuto il patto, deve ritenersi, alla luce della lettura che la giurisprudenza fa dell'art. 1218 del c.c.(Cass., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), che l'acquirente possa limitarsi a dimostrare il titolo dal quale deriva la garanzia ed allegare l'inadempimento, mentre grava sull'alienante l'onere di dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.

(2) Si noti che nel nostro ordinamento non esiste, secondo l'opinione prevalente, un'azione di esatto adempimento per l'ipotesi di bene viziato: l'acquirente, infatti, ha, al più, la possibilità di scegliere tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo (1492 c.c.) ma non quella di pretendere che l'alienante rimedi al vizio mediante la consegna di un nuovo bene non viziato. La garanzia in esame, dunque, costituisce un'eccezione e deve essere espressamente prevista dalle parti.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 23060/2009

2Cass. civ. n. 2631/2007

3Cass. civ. n. 8153/2000

4Cass. civ. n. 8126/2000

5Cass. civ. n. 6033/1995

6Cass. civ. n. 5740/1986

7Cass. civ. n. 3257/1983

8Cass. civ. n. 5155/1981

9Cass. civ. n. 3214/1977

10Cass. civ. n. 873/1977

11Cass. civ. n. 208/1975