Articolo 1513 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Accertamento dei difetti

Dispositivo

Note

(1) Tale ampia formulazione induce a ritenere che la norma si applichi in tutte le ipotesi in cui sia in discussione la qualità o condizione della cosa previsti dalle norme in tema di vendita in generale (1470 ss. c.c.), cioè bene gravato da garanzie reali o altri vincoli (1482 c.c.) o da oneri o diritti di godimento di terzi (1489 c.c.), vizi (1490 c.c.), mancanza di qualità (1497 c.c.).

(2) Ciò al fine sia di liberare la parte dal dovere di custodia del bene e dalla relativa responsabilità (1177 c.c.) sia di consentire di procedere all'accertamento degli eventuali difetti o della condizione del bene.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 28224/2023

2Cass. civ. n. 9425/1987

3Cass. civ. n. 6196/1986

4Cass. civ. n. 582/1982

5Cass. civ. n. 4089/1978

6Cass. civ. n. 2082/1976

7Cass. civ. n. 3470/1972

8Cass. civ. n. 708/1971

9Cass. civ. n. 1879/1970