Articolo 1520 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita con riserva di gradimento

Dispositivo

Note

(1) La vendita con riserva di gradimento si sostanzia in un'opzione in quanto è vincolato solo l'alienante, laddove il compratore può scegliere di perfezionare il contratto comunicandogli che il bene è di suo gradimento.

(2) Precisamente, la comunicazione costituisce atto unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334,1335 c.c.), per cui il contratto si conclude quanto essa giunge nella sfera di conoscibilità del venditore.

(3) Il compratore ha l'onere di comunicare se il bene non è di suo gradimento, in quanto opera, altrimenti, un meccanismo di silenzio-assenso.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 4686/1988

2Cass. civ. n. 3979/1976

3Cass. civ. n. 353/1970

4Cass. civ. n. 3858/1969