Articolo 1521 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita a prova

Dispositivo

Note

(1) Dal punto di vista della natura giuridica, la stessa norma è chiara nello stabilire che si tratta di una vendita sospensivamente condizionata (1353 c.c.) all'esito positivo della prova.

(2) Si noti che la vendita non è condizionata all'esperimento della prova ma al suo esito positivo per il compratore: questi, quindi, deve eseguirla con equo apprezzamento (1349 c.c.) e non in base al suo mero arbitrio poiché, altrimenti, si configurerebbe una condizione meramente potestativa (v.1355 c.c.).

(3) Se la prova ha esito positivo è dubbio se, ad esempio per l'ipotesi di inidoneità all'uso, il compratore possa valersi, in un momento successivo, delle norme previste in via generale per la compravendita (1490 ss. c.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 8491/2016

2Cass. civ. n. 1318/2003

3Cass. civ. n. 5311/1980

4Cass. civ. n. 2041/1971