Articolo 1531 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Interessi, dividendi e diritto di voto

Dispositivo

Note

(1) Nella fattispecie in esame il venditore si impegna a trasferire all'acquirente una data quantità di titoli di credito alla scadenza del termine fissato e l'acquirente si obbliga a pagare il prezzo alla stessa scadenza. Entrambi sperano in un mutamento del valore dei titoli a proprio vantaggio e così spesso, a tale scadenza, non procedono all'effettivo scambio ma la parte che è tenuta versa all'altra la differenza guadagnata per effetto del mutamento di valore; altre volte i contraenti prorogano il termine (v.1535 c.c.).

(2) Si tratta, appunto, del termine fissato per la consegna dei titoli ed il pagamento del prezzo.

(3) Fino alla consegna dei titoli il possessore di essi è il venditore.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 17088/2008

2Cass. civ. n. 17030/2008

3Cass. civ. n. 28260/2005

4Cass. civ. n. 21641/2005