Articolo 1530 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento contro documenti a mezzo di banca

Dispositivo

Note

(1) In tal caso il compratore affida l'incarico la banca mediante un contratto di mandato (v.1703 ss. c.c.) ed il rapporto sottostante che sorge è qualificabile come delegazione di pagamento (v.1269 c.c.).

(2) Tale comma configura la c.d. apertura di credito irrevocabile o confermata, in base alla quale la banca rimane impegnata verso il venditore a mantenere ferma la propria promessa. Essa può opporre solo le eccezioni reali, attinenti alla incompletezza o irregolarità del titolo, ovvero quelle relative alle modalità di pagamento, nonché quelle personali (v.1271 c.c.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 13658/2013

2Cass. civ. n. 372/1999

3Cass. civ. n. 975/1990

4Cass. civ. n. 3928/1989

5Cass. civ. n. 813/1983

6Cass. civ. n. 2048/1978