Articolo 1563 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Scadenza delle singole prestazioni

Dispositivo

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.

Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso (1).

Note

(1) La congruità si determina in relazione al tipo di prestazione dovuta: così, ad esempio, il giudizio è diverso se entrambe le parti hanno sede nella medesima città piuttosto che se risiedono a notevoli distanze; così come, di regola, serve un maggior preavviso a chi deve consegnare merce fresca piuttosto che confezionata.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1502/1971

Il disposto dell'art. 1563 c.c., per il quale nel contratto di somministrazione il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti, non ha inteso derogare ai principi generali in materia di termine sulle obbligazioni.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1502 del 18 maggio 1971)