Articolo 1564 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Risoluzione del contratto
Dispositivo
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti [1453]; [1455] (1) (2).
Note
(1) L'importanza della fiducia si spiega considerando che si tratta di un contrattointuitus personae.
(2) Le parti possono anche stabilire diversamente. Se la risoluzione riguarda singole prestazioni, come nel caso di mancata consegna di un bene e mancato pagamento di quel prezzo, opera la disciplina generale (1453 c.c.) e, quindi, si risolvono le singole prestazioni. In ogni caso, la risoluzione non ha effetto retroattivo (1458 c.c.).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 7187/2022
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a un contratto di fornitura di acciaio con consegne ripartite, aveva accertato la mancanza di qualità di una parte del materiale consegnato e ritenuto grave l'inadempimento in base a quel quantitativo di merce, anziché all'intera fornitura, peraltro senza considerare che l'acquirente aveva mostrato di tollerare il difetto, avendo richiesto, dopo la contestazione della difformità, la consegna dell'ulteriore materiale).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022)
2Cass. civ. n. 22666/2009
In tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contrattoexart. 1564 c.c., ma di eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22666 del 27 ottobre 2009)
3Cass. civ. n. 2842/1998
Nel contratto di somministrazione il somministrato può contestare forniture diverse da quelle per cui gli è richiesto l'adempimento, sia in via di azione - domanda riconvenzionale - sia in via di eccezione, ma accertare se si tratta delle medesime o di altre è compito del giudice del merito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2842 del 17 marzo 1998)
4Cass. civ. n. 5144/1997
Nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno (e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buonafede), l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione prevista nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5144 del 9 giugno 1997)