Articolo 1585 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia per molestie

Dispositivo

Note

(1) Il locatore, in particolare, può agire direttamente, con l'azione di nuova opera (v.1171 c.c.) o danno temuto (v.1172 c.c.) ovvero essere chiamato ad intervenire nel giudizio già instaurato (1586, comma 2 c.c.;106,108,269 c.p.c.).

(2) Si tratta delle c.d. molestie di diritto, cioè basate su pretese giuridiche, come nel caso in cui un terzo affermi di avere egli diritto al godimento del bene a titolo di conduttore (v.1380 c.c.). Queste, a loro volta, possono manifestarsi con vere azioni giudiziarie (v.15862 c.c.) o con meri comportamenti di fatto. In ogni caso, è necessario che le molestie incidano sull'uso o il godimento del bene.

(3) Si tratta delle c.d. molestie di fatto, cioè non fondate su pretese giuridiche: è tale, ad esempio, quella di un terzo che occupi abusivamente l'immobile.

(4) In particolare, il conduttore può agire con l'azione di reintegra per la tutela immediata del proprio diritto (1168 c.c.) nonchè chiedere il risarcimento dei danni in via extracontrattuale (2043 c.c.).

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 25187/2024

2Cass. civ. n. 15222/2023

3Cass. civ. n. 20975/2020

4Cass. civ. n. 8466/2020

5Cass. civ. n. 1036/2019

6Cass. civ. n. 25219/2015

7Cass. civ. n. 1693/2010

8Cass. civ. n. 2530/2006

9Cass. civ. n. 24805/2005

10Cass. civ. n. 939/1995

11Cass. civ. n. 8005/1990

12Cass. civ. n. 3831/1977

13Cass. civ. n. 652/1973