Articolo 1586 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pretese da parte di terzi

Dispositivo

Note

(1) Pertanto, se manca tale pronto avviso, non viene meno la garanzia dovuta dal locatore: questi ha solo diritto al risarcimento del danno sofferto (1223 c.c.) dato dalla perdita subita proprio per la mancanza della comunicazione. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il conduttore non informi il locatore dell'atto di citazionenotificatogli (163,125,137 ss. c.p.c.) e questi, di conseguenza, decada dalla possibilità di sollevare una determinataeccezionesufficiente a rigettare la pretesa avversa (167, 2).

(2) La chiamata in giudizio può provenire dal terzo ovvero dal conduttore (106 c.p.c.) ma anche dal giudice (107 c.p.c.).

(3) Se il conduttore è citato in giudizio deve darne comunicazione al locatore e, quindi, può anche esserne estromesso.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 15222/2023

2Cass. civ. n. 5899/2022

3Cass. civ. n. 25740/2015

4Cass. civ. n. 162/1969