Articolo 1603 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Dispositivo

(1)Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'articolo [1596]. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario [1625], [2923].

Note

(1) L'art. 7 della L. 27 luglio 1978, n. 392, sancisce la nullità di questa clausola.