Articolo 1604 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Dispositivo
Il compratore con patto di riscatto [1500] non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore [1603] fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto [1501] (1).
Note
(1) Si vedano gli articoli7 e41, L. 27 luglio 1978, n. 392.