Articolo 1623 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Dispositivo

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa (1) o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva (2), il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio (3), può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto [1467].

Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa (1) o del provvedimento dell'autorità.

Note

(1) Gli incisi "di una norma corporativa" e "della norma corporativa" devono ritenersi abrogati ai sensi del D. lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369, che ha soppresso l'ordinamento corporativo, e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2) Si tratta delle leggi e dei provvedimenti dell'autorità che, nell'interesse generale della produzione, vincolano la produttività della cosa, ponendosi in contrasto con gli interessi dell'affittuario, ovvero aggravano quella del locatore, ad esempio imponendogli l'obbligo di contrarre, almeno in via di preferenza, con un dato soggetto ovvero imponendo una proroga alla durata della stipula.

(3) In ciò si esprime l'alterazione del sinallagma: una parte ottiene un vantaggio e l'altra subisce un danno. Ne deriva che la norma non si applica ai contratti aleatori (v.1469 c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 5122/2018

In tema di contratto di affitto (nella specie, di azienda), il riequilibrio del piano contrattuale in conseguenza di un provvedimento autoritativo che abbia alterato l'originaria previsione negoziale, ai sensi dell'art. 1623 c.c., è legittimamente disposto dal giudice su richiesta della parte che risenta della perdita, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale, non potendo essere disposta l'applicazione retroattiva del rimedio in forza di un accertamento giudiziale ufficioso.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5122 del 5 marzo 2018)