Articolo 1624 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
Dispositivo
(1)L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore [1594] (2).
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Note
(1) Gli articoli 21 e 23 della L. 3 maggio 1982, n. 203, hanno confermato la nullità dei contratti di subaffitto, sublocazione ed, in generale, subconcessione di fondi rustici così come disposta dalla precedente normativa (artt. 12 e 21, L. 11 febbraio 1971, n. 11 e D. lgs. 5 aprile 1945, n. 156).
(2) La norma costituisce una deroga alla disciplina generale in tema di locazione (v.1594 c.c.) e la sua violazione legittima la risoluzione del contratto (1453 c.c.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 5000/1977
Il divieto di subaffitto, della cessione del contratto di affitto e, in generale, di ogni forma di subconcessione dei fondi rustici opera anche quando il fondo abbia natura pascolativa; tuttavia tale divieto, che ha lo scopo di eliminare l'intermediario speculatore tra il proprietario del fondo e l'effettivo coltivatore della terra, non comporta anche la nullità del contratto di compascolo, che si ha quando più affittuari si accordano, senza alcun intento speculativo, nel senso che ciascuno di essi abbia il diritto di introdurre per il pascolo il proprio bestiame nei fondi degli associati.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5000 del 15 novembre 1977)