Articolo 1626 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Incapacità o insolvenza dell'affittuario
Dispositivo
L'affitto si scioglie (1) per l'interdizione [414], l'inabilitazione [415] o l'insolvenza dell'affittuario [80] l. fall.], salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario [1179] (2).
Note
(1) Si ritiene che lo scioglimento operi di diritto nel momento in cui viene pronunciata la sentenza e che la eventuale sentenza giudiziale abbia natura meramente accertativa.
(2) La garanzia può essere prestata dal locatore stesso in qualità di terzo (v.1936 c.c.) ovvero da tutore o curatore fallimentare.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17362 del 16 giugno 2023)