Articolo 1626 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Incapacità o insolvenza dell'affittuario

Dispositivo

Note

(1) Si ritiene che lo scioglimento operi di diritto nel momento in cui viene pronunciata la sentenza e che la eventuale sentenza giudiziale abbia natura meramente accertativa.

(2) La garanzia può essere prestata dal locatore stesso in qualità di terzo (v.1936 c.c.) ovvero da tutore o curatore fallimentare.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 17362/2023