Articolo 1625 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Dispositivo

(1)Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario, deve osservare la disposizione dell'articolo [1616] [1603].

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso (2).

Note

(1) La norma è di scarsissima applicazione giurisprudenziale (vedi anche art. 1603 c.c.).

(2) Si vedano gli articoli 4 e 58, L. 3 maggio 1982, n. 203.