Articolo 1639 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Canone di affitto

Dispositivo

(1)Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato.

Note

(1) La norma deve ritenersi abrogata ai sensi dell'art. 1, L. 11 febbraio 1971, n. 11 e dell'art. 1, L. 10 dicembre 1973, n. 814, che prevedono che il canone deve consistere in una somma di denaro.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 23628/2004

In tema di contratti agrari, all'esito della declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982 (e delle norme dalle prime richiamate) per effetto della sentenza n. 138 del 2002 della Corte Cost. sono divenute prive d'effetto le tabelle per i canoni d'equo affitto e i redditi dominicali stabiliti, per effetto del suindicato art. 62 legge n. 203 del 1982, a norma del R.D.L. n. 589 del 1939R.D.L. 04/04/1939, n. 589, con la conseguenza che risultano legittimi, in mancanza di previsione normativa di livelli massimi d'equità (non potendo al riguardo nemmeno prospettarsi una "riviviscenza" della norma di cui all'art. 1, commi due e ss., legge n. 567 del 1962, a suo tempo abrogata, per incompatibilità, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, legge n. 203 del 1982), gli accordi liberamente intervenuti tra le parti - anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria - in ordine alla determinazione del canone d'affitto, e risulta conseguentemente priva di fondamento normativo la domanda di ripetizione, "ex" art. 28 legge n. 11 del 1971, delle somme corrisposte in eccedenza a detti livelli.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23628 del 20 dicembre 2004) Corte cost. n. 318/2002Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) in quanto prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto ancora basato, nonostante la intervenuta revisione degli estimi catastali, sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto - legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni) convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976.(Corte costituzionale, sentenza n. 318 del 5 luglio 2002)