Articolo 1640 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Scorte morte

Dispositivo

Note

(1) Le scorte si distinguono in scorte morte fisse (ad esempio macchine o attrezzi) e circolanti (ad esempio sementi), e scorte vive (ad esempio il bestiame).

(2) Si tratta di un'obbligazione incombente sull'affittuario che, se inadempiuta, legittima la risoluzione del contratto (1453 c.c.).

(3) L'inciso "diverse disposizioni delle norme corporative o" è da ritenersi implicitamente abrogato ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2783/1971