Articolo 1720 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spese e compenso del mandatario

Dispositivo

Note

(1) Si tratta: dei mezzi necessari per l'adempimento (v.1719 c.c.), cioè di quanto serve per eseguire l'incarico; delle c.d. anticipazioni utili, ad esempio un acconto sul prezzo nel mandato ad acquistare; delle anticipazioni conformi agli usi, se le circostanze inducono a ritenere che il mandante le avrebbe consentite (v.1711 c.c.).

(2) Se il mandato è stipulato a titolo gratuito, il mandatario non ha diritto al compenso (v.1709 c.c.). Se, invece, il compenso è dovuto, esso comprende quanto pattuito e quanto si sia rivelato necessario in relazione all'opera svolta.

(3) Più correttamente, si tratta diindennizzoda atto lecito, in quanto il mandatario sopporta il normale rischio insito nella stipula (v.1469 c.c.). In particolare, il mandante deve risarcire i danni che dipendono da sua colpa, non quelli che siano ascrivibili solo alla colpa del mandatario.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 8683/2025

2Cass. civ. n. 19195/2024

3Cass. civ. n. 16107/2024

4Cass. civ. n. 4179/2023

5Cass. civ. n. 664/2023

6Cass. civ. n. 12675/2020

7Cass. civ. n. 20137/2017

8Cass. civ. n. 14197/2011

9Cass. civ. n. 10052/2008

10Cass. civ. n. 7498/2006

11Cass. civ. n. 5460/2006

12Cass. civ. n. 1286/1997

13Cass. civ. n. 10680/1994

14Cass. civ. n. 6306/1991