Articolo 1721 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritto del mandatario sui crediti

Dispositivo

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo [1705] comma 2; [2761] comma 2] (1).

Note

(1) Nonostante il dettato di tale norma e dell'art. 2761, comma 2 c.c., si ritiene che non si tratti di un privilegio ma della facoltà del mandatario di dedurre in via anticipata quanto gli spetta. Inoltre, poichè la norma si sostanzia in un limite alla possibilità del mandante di sostituirsi al mandatario prevista in tema di mandato senza rappresentanza (v.1705, comma 2 c.c.), secondo alcuni essa si applica solo a tale tipo di mandato (1705 c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1192/2018

Il rapporto tra il consorzio stabile e la consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati al consorzio, non può essere ricostruito secondo lo schema del mandato in quanto l'assegnazione dei lavori alla consorziata da parte del consorzio, essendo successiva alla costituzione del rapporto consortile e riguardando il momento esecutivo di detto rapporto, non può essere considerata un contratto (e quindi né un subappalto, né un mandato), ma solo un atto unilaterale recettizio, sicché non può riconoscersi alla consorziata il privilegio ex art. 1721 c.c. sulle somme incamerate dal consorzio fallito in esecuzione dell'appalto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1192 del 18 gennaio 2018)