Articolo 1744 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riscossioni

Dispositivo

Note

(1) Pertanto il pagamento fatto nelle sue mani non è efficace e non libera il debitore (1188 c.c.).

(2) Tale facoltà può essere attribuita espressamente o tacitamente, per un singolo o per tutti gli affari da compiere. Se essa viene attribuita, l'agente agisce quale procuratore all'incasso (1188 c.c.) ed il pagamento fatto nelle sue mani libera il debitore, che paga bene. Normalmente l'agente non ha diritto ad un compenso per questa ulteriore attività materiale, a meno che la riscossione dei crediti non sia stata espressamente prevista quale obbligazione accessoria nella stipula del contratto di agenzia.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 7467/2018

2Cass. civ. n. 15645/2017

3Cass. civ. n. 21079/2013

4Cass. civ. n. 9353/2012

5Cass. civ. n. 6024/2011

6Cass. civ. n. 15484/2006

7Cass. civ. n. 10774/2004

8Cass. civ. n. 469/2003

9Cass. civ. n. 4790/1999

10Cass. civ. n. 1322/1998

11Cass. civ. n. 8110/1995

12Cass. civ. n. 2356/1994

13Cass. civ. n. 3309/1991