Articolo 1747 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impedimento dell'agente

Dispositivo

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli (1) deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno [1727].

Note

(1) L'impossibilità deve dipendere da una causa sopravvenuta, in quanto quella originaria impedisce il sorgere stesso del rapporto contrattuale (v.1463 c.c.). Se il rapporto di agenzia è a tempo indeterminato, esso si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando il preponente non ha più interesse ad esigere la prestazione. Se è a tempo determinato, il preponente può recedere dal contratto se non ha interesse all'adempimento parziale (cioè alla parte di prestazione svolta prima del verificarsi della causa di impossibilità sopravvenuta, v.1256 c.c.).