Articolo 1746 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi dell'agente

Dispositivo

Note

(1) In ogni caso, le istruzioni fornite non possono limitare eccessivamente la libertà dell'agente (v.1742 c.c.).

(2) Tale comma è stato sostituito dall'art. 2, D. lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.

(3) Le parole "ad eccezione di quelli di cui all'articolo1736" sono state inserite dall'art. 28 comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'agente, cioè, non può stipulare il patto c.d. star del credere.

(4) Comma inserito dalla L. 21 dicembre 1999, n. 526. Prima della novella, al contratto di agenzia poteva essere aggiunta la clausola c.d. dello star del credere (v.1736 c.c.), con la quale l'assuntore (qui l'agente) garantiva l'adempimento del terzo contraente. Ad essa non si applicava la disciplina dettata dall'art. 1736 c.c., ma quella contenuta negli accordi economici collettivi stipulati tra le associazioni di categoria degli agenti, da una parte, e delle ditte preponenti, dall'altra.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 6795/2024

2Cass. civ. n. 23973/2019

3Cass. civ. n. 15062/2008

4Cass. civ. n. 10728/2006

5Cass. civ. n. 17254/2004

6Cass. civ. n. 7644/1996