Articolo 1758 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pluralità di mediatori

Dispositivo

Note

(1) L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui tutti i mediatori intervangono per mettere in contatto le parti, cioè quella in cui tutti hanno contatto con le parti. Se, invece, uno solo di essi ha un rapporto diretto con le parti e lo stesso, successivamente, incarica altri mediatori, si configura un mero rapporto interno tra i mediatori (c.d. mediazione indiretta), che non dà loro diritto al compenso da parte degli stipulanti.

(2) Si tratta di obbligazione divisibile (1314 c.c.).

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 21758/2016

2Cass. civ. n. 16157/2010

3Cass. civ. n. 1507/2007

4Cass. civ. n. 5766/2005

5Cass. civ. n. 3437/2002

6Cass. civ. n. 9350/1991

7Cass. civ. n. 2898/1987

8Cass. civ. n. 2657/1974

9Cass. civ. n. 3833/1969

Massime notarili correlate (1)