Articolo 1769 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità del depositario incapace

Dispositivo

Note

(1) La norma si applica sia all'ipotesi di incapacità legale (404 ss.,414 ss. c.c.) che naturale (428 c.c.). Il negozio stipulato dall'incapace è annullabile con effetto retroattivo (1425 ss.,1441 ss. c.c.).

(2) Da ciò si evince che non si tratta di un obbligo contrattuale: ed, infatti, essendo il contratto inefficace sin dalla stipula, non potrebbe sorgere un tale obbligo. Sul depositario incombe, comunque, il dovere di non danneggiare il bene in vista della sua restituzione.