Articolo 1770 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modalità della custodia

Dispositivo

Note

(1) Se il depositario se ne serve si configura il c.d. furto d'uso. La violazione dell'obbligo legittima il depositante a chiedere la risoluzione del contratto (1453 c.c.) ed il risarcimento del danno (1223 ss. c.c.).

(2) Si tratta del subdeposito, cioè delsubcontrattodi deposito. Anche la violazione di tale obbligazione consente la risoluzione del contratto (1453 c.c.) ed il risarcimento del danno (1223 ss. c.c.).

(3) Se il depositante autorizza l'uso del bene si ha comodato (1803 c.c.) se si tratta dicosa fungibilee l'uso prevale sulla custodia; si ha deposito irregolare se la stipula ha ad oggetto beni infungibili (1782 c.c.).

(4) Ad esempio vendendo il bene con trattativa privata, in ossequio alla gestione di affari (2028 ss. c.c.), se vi è urgenza e non è possibile venderlo ad asta pubblica.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3954/1978