Articolo 1770 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Modalità della custodia
Dispositivo
Il depositario non può servirsi (1) della cosa depositata né darla in deposito ad altri (2), senza il consenso del depositante [1656], [1782], [1804] (3).
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto (4), dandone avviso al depositante appena è possibile.
Note
(1) Se il depositario se ne serve si configura il c.d. furto d'uso. La violazione dell'obbligo legittima il depositante a chiedere la risoluzione del contratto (1453 c.c.) ed il risarcimento del danno (1223 ss. c.c.).
(2) Si tratta del subdeposito, cioè delsubcontrattodi deposito. Anche la violazione di tale obbligazione consente la risoluzione del contratto (1453 c.c.) ed il risarcimento del danno (1223 ss. c.c.).
(3) Se il depositante autorizza l'uso del bene si ha comodato (1803 c.c.) se si tratta dicosa fungibilee l'uso prevale sulla custodia; si ha deposito irregolare se la stipula ha ad oggetto beni infungibili (1782 c.c.).
(4) Ad esempio vendendo il bene con trattativa privata, in ossequio alla gestione di affari (2028 ss. c.c.), se vi è urgenza e non è possibile venderlo ad asta pubblica.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 3954/1978
Il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, nell'ipotesi in cui il depositante abbia consentito al depositario di servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.), va ravvisato nella funzione economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettiva nella dichiarazione negoziale, dovendosi ritenere la prima o l'altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia della cosa da parte dell'accipiente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3954 del 24 agosto 1978)