Articolo 1775 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Restituzione dei frutti

Dispositivo

Note

(1) Diversamente, per i frutti percipiendi la norma deve essere coordinata con l'art. 1768 c.c. che pone sul depositario il dovere di custodia con l'ordinaria diligenza.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10209/1994