Articolo 1776 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obblighi dell'erede del depositario
Dispositivo
L'erede del depositario, il quale ha alienato (1) in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto [1811] (2). Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante [1203] (3).
Note
(1) La norma fa riferimento ad un'alienazione a titolo oneroso mentre per l'ipotesi di alienazione gratuita (ad esempio per donazione, v.769 c.c.) si discute tra l'applicazione dell'art. 2038 del c.c.e il riconoscimento di una responsabilità contrattuale in capo al depositario (1218 c.c.).
(2) La buona fede deve essere provata dall'erede e la sua sussistenza esclude, di fatto, ogni responsabilità dell'erede, che non risponde dell'eventuale danno.
(3) Tale periodo esprime una ipotesi di surrogazione legale (v.1203 c.c.).