Articolo 1777 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Persona a cui deve essere restituita la cosa
Dispositivo
Il depositario deve restituire la cosa al depositante (1) o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario [1836].
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa [948] o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante [1012], [1586] (2), e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo [109] c.p.c.] (3). In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Note
(1) Questi può anche non essere il proprietario e la sola qualifica di depositante ne legittima il diritto alla riconsegna.
(2) Da questo momento, inoltre, il depositario non può più restituire la cosa al depositante.
(3) In questo caso si ha l'estromissione dell'obbligato (109 c.p.c.) dal giudizio instaurato dal terzo.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 5899/2022
A norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario, neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l'intervento "jussu judicis" della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa; pertanto se la sentenza di primo grado, ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l'atto di appello non sia stato validamente notificato.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5899 del 23 febbraio 2022)
2Cass. civ. n. 9521/2000
In tema di contratto di deposito, essendo il depositario obbligato a consegnare al depositante l'oggetto del deposito e potendo tale obbligo, nel caso in cui terzi vantino diritti sul medesimo oggetto, essere paralizzato soltanto dall'esperimento dell'azione di rivendica da parte del terzo, l'omesso esercizio di detta azione esclude che sia configurabile una responsabilità del depositario nascente dalla restituzione effettuata in conformità all'art. 1777, primo comma, c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9521 del 20 luglio 2000)
3Cass. civ. n. 10892/1999
Nel contratto di parcheggio (assimilabile, quanto alla disciplina giuridica applicabile, al contratto di deposito), soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione delle cose depositate (ovvero di quella sostitutiva avente ad oggetto l'equivalente pecuniario delle medesime) è il depositante, e non già il proprietario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10892 del 1 ottobre 1999)
4Cass. civ. n. 8401/1993
In tema di deposito, l'erede di uno dei depositanti di un complesso di beni indivisi che agisce per la restituzione è tenuto a provare solo la sua qualità di erede e non anche che i beni sono stati attribuiti, nella divisione, al suo dante causa perché, ai sensi dell'art. 1777 c.c., il depositario ha l'obbligo di restituire la cosa depositata al depositante (o alla persona indicata per riceverla), che non è, conseguentemente, tenuto a provare anche di esserne il proprietario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8401 del 28 luglio 1993)