Articolo 1794 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prima girata della nota di pegno

Dispositivo

La prima girata della****sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi [1282]****nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario (1).

La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede [1147], [1994], tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno (2).

Note

(1) Cioè a favore del possessore che ha accettato la nota di pegno come garanzia di un debito di cui ignora l'ammontare.

(2) Tali indicazioni servono a stabilire il valore per cui il pegno può essere esercitato nonchè la somma che deve essere depositata dal titolare della fede che intende ritirare i beni prima della scadenza del debito (art. 1795 del c.c.).