Articolo 1795 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti del possessore della sola fede di deposito

Dispositivo

Note

(1) Trattasi di deposito sostitutivo che realizza un'ipotesi dipegno irregolare. Il deposito effettuato dopo la scadenza dell'obbligazione, invece, libera il depositario in quanto i magazzini generali sono considerati legittimati a ricevere l'adempimento (1188 c.c.).

(2) Ciò crea una eccezione alla regola per cui il pegno è indivisibile (2799 c.c.).

(3) Poichè i magazzini generali rispondono del corretto ritiro della merce, essi possono anche rifiutarlo se ritengono non sussistenti i requisiti previsti, ad esempio se considerano le merci non fungibili o nutrono fondati dubbi sulla validità della fede di deposito (1790 c.c.).