Articolo 1796 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Dispositivo
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto (1) alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria (2), può far vendere le cose depositate in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza [68 l. camb.; 60 l. ass.; [53] l.f.].
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza [1515]; [83] disp. att.].
Note
(1) Si tratta del creditore che, alla scadenza dell'obbligazione, non ha ricevuto l'adempimento.
(2) Si vedano gli articoli 68 e seguenti del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 che detta norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. Il protesto è un atto pubblico (2699 c.c.) con cui si certifica la presentazione del titolo ed il rifiuto di accettare o pagare.