Articolo 1801 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liberazione del sequestratario

Dispositivo

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti (1) o per giusti motivi (2) (3).

Note

(1) Trattandosi di una ipotesi di mutuo dissenso, la liberazione presuppone il consenso di tutte le parti, quindi sia i sequestranti che il sequestratario.

(2) Se la liberazione è fatta prima della definizione della lite e senza il consenso del sequestratario, questi ha diritto al risarcimento dei danni (1223 c.c.), se la stipula era a titolo oneroso (1802 c.c.).

(3) Trattandosi di contrattointuitus personae, costituisce causa di cessazione del rapporto anche la morte del sequestratario.