Articolo 1802 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Dispositivo
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente (1). Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa [1781] (2).
Note
(1) Si tratta di un contratto naturalmente oneroso ma che può non esserlo se le parti si accordano in tal senso.
(2) Per il caso in cui i sequestranti non corrispondano il compenso, è previsto a favore del sequestratario un diritto di ritenzione quale strumento di autotutela (v.2761, comma 3 c.c.)