Articolo 1827 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Effetti dell'inclusione nel conto
Dispositivo
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
Se l'atto è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 7721/2023
Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7721 del 16 marzo 2023)
2Cass. civ. n. 22506/2021
Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831 e 2697, c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere (nella specie per le sole anticipazioni bancarie collegate al conto di corrispondenza) senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 22506 del 9 agosto 2021)
3Cass. civ. n. 3858/2021
Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.–In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3858 del 15 febbraio 2021)
4Cass. civ. n. 24948/2017
Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 24948 del 23 ottobre 2017)
5Cass. civ. n. 17532/2003
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, effettuate successivamente alla chiusura del conto, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, R.D. n. 267 del 1942, qualora siano state effettuate da terzi, i quali non siano debitori dell'imprenditore, allo scopo di adempiere l'obbligazione del fideiussore dell'imprenditore fallito, ovvero dal fideiussore di quest'ultimo, al fine di adempiere l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.21237(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17532 del 19 novembre 2003)