Articolo 1828 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

Dispositivo

Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito (1).

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

Note

(1) Pertanto se il saldo positivo a favore di una delle parti è superiore alla somma originariamente garantita è solo tale somma che continua, al saldo, ad essere garantita.